Art. 6.
                          Tariffe e prezzi
  1.  La societa' applica le tariffe dei servizi riservati e i prezzi
per   le   prestazioni  non  riservate  facenti  parte  del  servizio
universale,  determinati,  nella  misura  massima,  dall'autorita' di
regolamentazione ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 13 del decreto
legislativo n. 261 del 1999.
  2.  La  societa',  in  relazione  ai  volumi  di  traffico  ed alle
modalita'  di  accettazione e di consegna degli invii, puo' praticare
tariffe  e  prezzi inferiori sulla scorta di criteri equi, obiettivi,
trasparenti  e  non  discriminatori.  L'Autorita' di regolamentazione
puo' richiedere informazioni sulle tipologie dei criteri adottati.