Art. 6. Tariffe e prezzi 1. La societa' applica le tariffe dei servizi riservati e i prezzi per le prestazioni non riservate facenti parte del servizio universale, determinati, nella misura massima, dall'autorita' di regolamentazione ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 261 del 1999. 2. La societa', in relazione ai volumi di traffico ed alle modalita' di accettazione e di consegna degli invii, puo' praticare tariffe e prezzi inferiori sulla scorta di criteri equi, obiettivi, trasparenti e non discriminatori. L'Autorita' di regolamentazione puo' richiedere informazioni sulle tipologie dei criteri adottati.