Art. 8.
                           S a n z i o n i
  1.  La  societa',  in  caso  di  violazione degli obblighi connessi
all'espletamento  del  servizio  universale  e  dei servizi riservati
derivanti  dal decreto legislativo n. 261 del 1999, dalla concessione
e  dal  contratto  di  programma,  e'  sanzionata  dall'autorita'  di
regolamentazione  con  pena  pecuniaria  amministrativa da lire dieci
milioni a lire cento milioni.
  2.  In caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi connessi
all'espletamento  del  servizio  universale,  derivanti  dal  decreto
legislativo  22 luglio 1999, n. 261, dal contratto di programma e dal
presente    atto,    puo'   essere   dichiarata   dall'autorita'   di
regolamentazione,  previa contestazione e diffida, la decadenza dalla
concessione.