Art. 2.
  Per le estinzioni anticipate, a partire dalla data di pubblicazione
del  presente  decreto,  il  residuo debito viene rimborsato al tasso
previsto dal precedente art. 1.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 17 aprile 2000
                                               p. Il Ministro: Giarda