Art. 3.
  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al
precedente  articolo  avra'  inizio  il collocamento della sedicesima
tranche  dei  titoli  stessi  per un importo massimo del 10 per cento
dell'ammontare  nominale  indicato  all'art.  1 del presente decreto;
tale tranche sara' riservata agli operatori "specialisti in titoli di
Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con
decreto   ministeriale  13 maggio  1999,  n.  219,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 159 del 9 luglio
1999,  che  abbiano partecipato all'asta della quindicesima tranche e
verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 11 e 12 del
citato decreto del 29 dicembre 1999, in quanto applicabili.
  Gli    "specialisti"    potranno    partecipare   al   collocamento
supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore
12 del giorno 17 aprile 2000.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art.
1  del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste,
agli   stessi   operatori   ammessi  a  partecipare  al  collocamento
supplementare.
  Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.