Art. 3.
  1. All'onere relativo all'attuazione della presente ordinanza si fa
fronte  con  le disponibilita' del fondo di protezione civile, centro
di  responsabilita'  20  capitolo  9339 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 21 aprile 2000
                                                  Il Ministro: Bianco