Art. 3. 1. All'onere relativo all'attuazione della presente ordinanza si fa fronte con le disponibilita' del fondo di protezione civile, centro di responsabilita' 20 capitolo 9339 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 aprile 2000 Il Ministro: Bianco