Art. 4.
  Il  trattamento di cui all'art. 3 e' ulteriormente prorogato per il
periodo dall'11 aprile 1999 al 10 ottobre 1999.
  Istanza  aziendale  presentata  il 24 maggio 1999 con decorrenza 11
aprile  1999,  unita'  di Roma (NID9912000009), per un massimo di 130
unita' lavorative
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 aprile 2000
                                         Il direttore generale: Daddi