Art. 4. Il trattamento di cui all'art. 3 e' ulteriormente prorogato per il periodo dall'11 aprile 1999 al 10 ottobre 1999. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1999 con decorrenza 11 aprile 1999, unita' di Roma (NID9912000009), per un massimo di 130 unita' lavorative Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 aprile 2000 Il direttore generale: Daddi