Art. 11. Regolamenti di ateneo 1. I regolamenti contengono le norme attuative delle disposizioni legislative e statutarie. Essi sono approvati a maggioranza assoluta dagli organi competenti su proposta del rettore o degli organi collegiali delle strutture didattiche e scientifiche. 2. I regolamenti di ateneo, dopo la fase di controllo di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989 ove espressamente prevista, sono emanati con decreto rettorale. 3. I regolamenti interni delle strutture con autonomia normativa sono approvati dai relativi organi collegiali a maggioranza assoluta dei componenti ed emanati con decreto rettorale, sentito il parere del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione in base alle specifiche competenze. 4. Il Politecnico opera secondo i seguenti regolamenti di ateneo: a) regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilita'; b) regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi; c) regolamento didattico; Il Politecnico opera, altresi', secondo i seguenti regolamenti interni: d) regolamento generale; e) regolamento degli studenti; f) regolamento per il tutorato; g) regolamento generale delle strutture; h) ogni altro regolamento previsto dalle disposizioni di legge o statutarie; 5. I regolamenti di cui alle lettere a), b), d) sono approvati a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico e, per i regolamenti di cui alla lettera a) e d), sentiti anche le Facolta' e i Dipartimenti. 6. I regolamenti di cui alle lettere c), e), f), g) sono approvati a maggioranza assoluta dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, per il regolamento di cui alla lett. c), anche le Facolta'; per i regolamenti di cui alle lettere e) e f), anche le Facolta' e il Consiglio degli studenti e, per il regolamento di cui alla lettera g), anche le Facolta' e i Dipartimenti. 7. I regolamenti di cui alla lettera h) sono approvati dagli organi di competenza.