Art. 11.
                        Regolamenti di ateneo
    1. I regolamenti contengono le norme attuative delle disposizioni
legislative  e statutarie. Essi sono approvati a maggioranza assoluta
dagli  organi  competenti  su  proposta  del  rettore  o degli organi
collegiali delle strutture didattiche e scientifiche.
    2.  I  regolamenti  di  ateneo,  dopo la fase di controllo di cui
all'art.  6  della legge n. 168/1989 ove espressamente prevista, sono
emanati con decreto rettorale.
    3.  I regolamenti interni delle strutture con autonomia normativa
sono  approvati dai relativi organi collegiali a maggioranza assoluta
dei  componenti  ed  emanati con decreto rettorale, sentito il parere
del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione in base alle
specifiche competenze.
    4. Il Politecnico opera secondo i seguenti regolamenti di ateneo:
      a) regolamento   per   l'Amministrazione   la   Finanza   e  la
Contabilita';
      b) regolamento  di  attuazione  delle  norme  sul  procedimento
amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
      c) regolamento didattico;
    Il  Politecnico  opera,  altresi', secondo i seguenti regolamenti
interni:
      d) regolamento generale;
      e) regolamento degli studenti;
      f) regolamento per il tutorato;
      g) regolamento generale delle strutture;
      h) ogni  altro regolamento previsto dalle disposizioni di legge
o statutarie;
    5.  I  regolamenti  di cui alle lettere a), b), d) sono approvati
a maggioranza  assoluta  dal Consiglio di amministrazione, sentito il
senato  accademico  e, per i regolamenti di cui alla lettera a) e d),
sentiti anche le Facolta' e i Dipartimenti.
    6.  I  regolamenti  di  cui  alle  lettere  c),  e),  f), g) sono
approvati  a maggioranza  assoluta  dal Senato accademico, sentito il
Consiglio  di  amministrazione,  per il regolamento di cui alla lett.
c), anche le Facolta'; per i regolamenti di cui alle lettere e) e f),
anche le Facolta' e il Consiglio degli studenti e, per il regolamento
di cui alla lettera g), anche le Facolta' e i Dipartimenti.
    7.  I  regolamenti  di  cui  alla lettera h) sono approvati dagli
organi di competenza.