Art. 13. Attivita' universitaria 1. L'attivita' universitaria si espleta attraverso le funzioni istituzionali di didattica, di ricerca e di attivita' di servizio. In particolare: a) il Politecnico organizza le attivita' didattiche nel rispetto dei principi espressi nell'art. 3, comma 2; b) in attuazione delle norme vigenti in materia di ordinamenti didattici universitari, il Politecnico rilascia i titoli di studio previsti per legge; c) il Politecnico istituisce ed organizza servizi didattici integrativi come l'orientamento, il tutorato e le attivita' culturali e di formazione destinate a soggetti interni alla propria comunita'; inoltre: istituisce corsi di perfezionamento post lauream secondo le norme fissate nel regolamento didattico e per i quali vengono rilasciati appositi attestati; promuove l'organizzazione di corsi di preparazione all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni; svolge corsi di aggiornamento e di specializzazione per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado; istituisce corsi di aggiornamento professionale; attiva servizi finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro; d) il Politecnico puo' avvalersi di esperti anche estranei al mondo universitario per lo svolgimento di conferenze o seminari a supporto delle attivita' didattiche e scientifiche; e) il Politecnico, nell'ambito delle proprie finalita', svolge l'attivita' di ricerca scientifica secondo i principi espressi nell'art. 3, comma 1; f) l'attivita' di servizio e' rivolta ad istituzioni pubbliche e private, ad imprese e ad altre forze produttive in quanto: strumento di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica nonche' occasione di arricchimento delle conoscenze; attivita' orientata alla formazione culturale delle entita' operanti sul territorio; attivita' di trasferimento tecnologico destinata a supporto della produzione e della gestione delle risorse e protezione dell'ambiente; attivita' di studio e di indirizzo per una progettualita' avanzata a supporto delle istituzioni che operano sul territorio e mirata alla qualita' ed alla bellezza del territorio. g) il Politecnico assicura la conservazione del proprio patrimonio edilizio e ne promuove l'arricchimento tramite un'azione interna di progettualita' permanente. 2. L'attivita' universitaria complessivamente svolta rappresenta un elemento di valutazione nella ripartizione di spazi, attrezzature, personale e mezzi finanziari. 3. L'attivazione dei corsi di master, di specializzazione, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi deve essere prevista nel programma annuale della didattica e della ricerca adottato dal Senato accademico, secondo le linee indicate dal piano di sviluppo triennale.