Art. 14.
        Organizzazione degli organi centrali del Politecnico
    1.  Nell'ordinamento  del  Politecnico  vige  il  principio della
distinzione   tra  indirizzo  e  controllo  da  un  lato  e  gestione
dall'altro.
    2.  Gli organi centrali di governo, descritti nel successivo art.
15  comma  1,  definiscono  gli  obiettivi e i programmi da attuare e
verificano la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive
generali impartite.
    3.  Ai  dirigenti  spetta  la  gestione  finanziaria,  tecnica ed
amministrativa  compresa  l'adozione  di tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa,
di  organizzazione  delle  risorse umane, strumentali e di controllo.
Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.