Art. 14. Organizzazione degli organi centrali del Politecnico 1. Nell'ordinamento del Politecnico vige il principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e gestione dall'altro. 2. Gli organi centrali di governo, descritti nel successivo art. 15 comma 1, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite. 3. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.