Art. 16.
                             Il rettore
    1.  Il  rettore  rappresenta  il  Politecnico  ad ogni effetto di
legge,   garantisce   il  perseguimento  dei  compiti  istituzionali,
promuove  lo  sviluppo  del  Politecnico  assumendo,  nell'ambito del
proprio   ruolo   e  nei  limiti  delle  proprie  attribuzioni,  ogni
iniziativa utile allo scopo.
    In particolare spetta al rettore:
      a)  fissare  l'ordine  del  giorno,  convocare  e presiedere il
senato  accademico  ed  il  Consiglio di amministrazione e adottare i
provvedimenti  di  attuazione  delle  rispettive deliberazioni per la
parte di propria competenza;
      b) emanare lo statuto e i regolamenti;
      c)  garantire  la  liberta'  di  insegnamento  e di ricerca dei
docenti;
      d)  esercitare  l'autorita'  disciplinare  nei  limiti previsti
dalla legge;
      e)  curare  l'osservanza  delle norme concernenti l'ordinamento
universitario,  comprese  quelle  sullo stato giuridico del personale
docente;
      f)  rappresentare  il  Politecnico nella stipula di contratti e
convenzioni  non  affidati  alla  competenza  delle singole strutture
didattiche e di ricerca e del Direttore amministrativo;
      g)  presentare  al  Ministro  le  relazioni periodiche previste
dalla legge;
      h)  adottare,  in casi straordinari di necessita' e di urgenza,
provvedimenti  di competenza del senato accademico e del Consiglio di
amministrazione, salva tempestiva ratifica da parte degli organi cui,
di norma, compete il provvedimento;
      i)  stabilire  e  mantenere armonici e proficui rapporti con le
Istituzioni,   gli   enti,  le  forze  economiche  e  produttive  nel
territorio, in ambito nazionale ed internazionale;
      l)  esercitare  le  funzioni  decentrate dal Ministero relative
allo   stato  giuridico  ed  economico  dei  docenti  secondo  quanto
stabilito dalla vigente normativa;
      m)  presentare  il  bilancio  di  previsione  ed  il rendiconto
finanziario agli organi centrali di governo competenti;
      n)   esercitare  tutte  le  altre  attribuzioni  che  gli  sono
demandate dalle norme generali del vigente ordinamento universitario,
dallo statuto e dai regolamenti.
    2.  Ogni  anno  il  rettore  riferisce, tenendo conto anche delle
relazioni  delle  strutture didattiche e di ricerca di cui all'art. 5
comma  4,  sulle  attivita'  svolte  e  sulle  linee  di sviluppo del
Politecnico, in una Conferenza di ateneo.
    3. Il rettore dura in carica 3 anni accademici. Il mandato inizia
il 1o ottobre.
    4.  Il  rettore  puo'  fruire  di  un'indennita' di carica la cui
misura e' determinata dal Consiglio di amministrazione.
    5.  Il  rettore  e' eletto fra i professori di prima fascia ed e'
nominato dal Ministro. L'elettorato attivo spetta:
      a) a tutti i docenti componenti dei consigli di facolta';
      b) a tutti i componenti del Consiglio degli studenti;
      c) a  tutto il personale dirigente e tecnico-amministrativo con
voto  pesato in ragione del venti per cento del numero dei professori
di ruolo.
    6.  Il rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle
prime  tre  votazioni, in caso di mancata elezione, si procedera' con
il  sistema  del  ballottaggio  tra  i  due candidati che nell'ultima
votazione  hanno  riportato  il maggior numero di voti. E' eletto chi
riporta maggiori  voti;  a  parita'  di  voti,  colui che ha maggiore
anzianita'  nel  ruolo;  in caso di pari anzianita' di ruolo, il piu'
anziano anagraficamente.
    7.  Il  rettore  nomina due prorettori scelti tra i professori di
ruolo.  Al  prorettore  scelto  tra i professori di prima fascia sono
attribuite  le  funzioni di vicario, con delega a supplire il rettore
in  tutte  le  sue  funzioni  nei  casi  di impedimento o di assenza.
All'altro  prorettore,  scelto  tra  i professori di ruolo di seconda
fascia,  sara'  attribuita  dal  rettore,  una delega per particolari
uffici  nell'ambito delle proprie attribuzioni. Il prorettore vicario
puo' fruire di un'indennita' di carica la cui misura e' stabilita dal
Consiglio di amministrazione.
    8.  Il rettore puo' delegare a professori di ruolo sue specifiche
funzioni,  dandone  comunicazione al senato accademico e al Consiglio
di   amministrazione.   Le  deleghe  vengono  conferite  con  decreto
rettorale.