Art. 16. Il rettore 1. Il rettore rappresenta il Politecnico ad ogni effetto di legge, garantisce il perseguimento dei compiti istituzionali, promuove lo sviluppo del Politecnico assumendo, nell'ambito del proprio ruolo e nei limiti delle proprie attribuzioni, ogni iniziativa utile allo scopo. In particolare spetta al rettore: a) fissare l'ordine del giorno, convocare e presiedere il senato accademico ed il Consiglio di amministrazione e adottare i provvedimenti di attuazione delle rispettive deliberazioni per la parte di propria competenza; b) emanare lo statuto e i regolamenti; c) garantire la liberta' di insegnamento e di ricerca dei docenti; d) esercitare l'autorita' disciplinare nei limiti previsti dalla legge; e) curare l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario, comprese quelle sullo stato giuridico del personale docente; f) rappresentare il Politecnico nella stipula di contratti e convenzioni non affidati alla competenza delle singole strutture didattiche e di ricerca e del Direttore amministrativo; g) presentare al Ministro le relazioni periodiche previste dalla legge; h) adottare, in casi straordinari di necessita' e di urgenza, provvedimenti di competenza del senato accademico e del Consiglio di amministrazione, salva tempestiva ratifica da parte degli organi cui, di norma, compete il provvedimento; i) stabilire e mantenere armonici e proficui rapporti con le Istituzioni, gli enti, le forze economiche e produttive nel territorio, in ambito nazionale ed internazionale; l) esercitare le funzioni decentrate dal Ministero relative allo stato giuridico ed economico dei docenti secondo quanto stabilito dalla vigente normativa; m) presentare il bilancio di previsione ed il rendiconto finanziario agli organi centrali di governo competenti; n) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti. 2. Ogni anno il rettore riferisce, tenendo conto anche delle relazioni delle strutture didattiche e di ricerca di cui all'art. 5 comma 4, sulle attivita' svolte e sulle linee di sviluppo del Politecnico, in una Conferenza di ateneo. 3. Il rettore dura in carica 3 anni accademici. Il mandato inizia il 1o ottobre. 4. Il rettore puo' fruire di un'indennita' di carica la cui misura e' determinata dal Consiglio di amministrazione. 5. Il rettore e' eletto fra i professori di prima fascia ed e' nominato dal Ministro. L'elettorato attivo spetta: a) a tutti i docenti componenti dei consigli di facolta'; b) a tutti i componenti del Consiglio degli studenti; c) a tutto il personale dirigente e tecnico-amministrativo con voto pesato in ragione del venti per cento del numero dei professori di ruolo. 6. Il rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni, in caso di mancata elezione, si procedera' con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta maggiori voti; a parita' di voti, colui che ha maggiore anzianita' nel ruolo; in caso di pari anzianita' di ruolo, il piu' anziano anagraficamente. 7. Il rettore nomina due prorettori scelti tra i professori di ruolo. Al prorettore scelto tra i professori di prima fascia sono attribuite le funzioni di vicario, con delega a supplire il rettore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. All'altro prorettore, scelto tra i professori di ruolo di seconda fascia, sara' attribuita dal rettore, una delega per particolari uffici nell'ambito delle proprie attribuzioni. Il prorettore vicario puo' fruire di un'indennita' di carica la cui misura e' stabilita dal Consiglio di amministrazione. 8. Il rettore puo' delegare a professori di ruolo sue specifiche funzioni, dandone comunicazione al senato accademico e al Consiglio di amministrazione. Le deleghe vengono conferite con decreto rettorale.