Art. 17. Senato accademico 1. Il senato accademico e' l'organo cui spettano le funzioni di indirizzo e di programmazione annuale e pluriennale nonche' di coordinamento e controllo delle attivita' del Politecnico. In particolare il senato accademico: a) approva con cadenza triennale, su proposta del rettore, sentito il Consiglio di amministrazione e il Consiglio degli studenti, il piano di sviluppo entro il 31 dicembre immediatamente successivo al suo insediamento; inoltre, sentito il Consiglio di amministrazione, e, per la parte riguardante la didattica, il Consiglio degli studenti, approva il programma annuale della didattica e della ricerca; b) approva il passaggio da una facolta' ad un'altra, nell'ambito del medesimo raggruppamento disciplinare, di posti coperti di professore e ricercatore su proposta e con il consenso delle Facolta' interessate, nonche' con il consenso dei titolari dei posti; c) determina i criteri per il ricorso alla stipulazione di contratti con studiosi esperti di alta qualificazione scientifica o professionale per attivare annualmente, per comprovate e motivate necessita' didattiche, corsi di insegnamento ufficiali, nei limiti stabiliti dall'art. 1, comma 32 della legge n. 549/1995 e succ. mod. e int. in base alla programmazione didattica delle Facolta' e delle risorse rese disponibili dal Consiglio di amministrazione; d) formula criteri per l'attuazione di programmi nazionali e internazionali di cooperazione; e) delibera i regolamenti: didattico; degli studenti; per il tutorato; generale delle strutture; f) esprime pareri sui regolamenti di competenza del Consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 11, nonche' sul regolamento di funzionamento del Consiglio degli studenti; g) esprime parere sui regolamenti interni deliberati dalle Strutture; h) delibera sulla costituzione delle strutture didattiche, scientifiche e di supporto del Politecnico, sentito il Consiglio di amministrazione; i) delibera l'istituzione dei servizi didattici integrativi sentiti il Consiglio di amministrazione, il Consiglio degli studenti nonche' le Facolta' ed i Dipartimenti interessati; l) delibera la distribuzione del personale docente; m) propone al Consiglio di amministrazione l'assegnazione del personale tecnico ed amministrativo alle strutture didattiche e di ricerca; n) propone al Consiglio di amministrazione la ripartizione, alle strutture didattiche e di ricerca, delle risorse finanziarie non altrimenti destinate, compresi i contributi versati dagli studenti; o) delibera sull'attribuzione dei finanziamenti assegnati per la ricerca nell'ambito del bilancio di previsione relativamente a quote non altrimenti destinate, avvalendosi di apposite commissioni scientifiche elette in modo da garantire la presenza paritetica delle diverse componenti dei docenti; p) delibera sulle proposte del Consiglio degli studenti; q) delibera sugli accordi quadro e di programma a carattere scientifico e/o didattico in ordine alla collaborazione con soggetti esterni pubblici e privati, individuando le strutture a cui demandare l'esecuzione in relazione alle specifiche competenze; r) delibera sulla costituzione di eventuali organi con funzioni consultive e con durata temporanea o permanente, fissandone le relative competenze; s) delibera annualmente, sentito il Consiglio degli studenti, in merito alla disciplina degli accessi ai Corsi di studio; t) formula i criteri e le modalita' di verifica delle attivita' del personale docente; u) esprime parere sul bilancio di previsione e prende atto del conto consuntivo; v) esprime parere sulla destinazione di parte dell'avanzo di amministrazione all'ulteriore sostegno della ricerca nonche' al potenziamento delle attivita' didattiche e formative; z) prende atto delle relazioni ufficiali da inoltrare al Ministero; a1) esprime parere su ogni questione di competenza del Consiglio di amministrazione riguardante l'attivita' didattica e di ricerca; a2) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo; a3) al fine della erogazione ai docenti dei compensi incentivanti l'impegno didattico, provvede a verificare l'impegno didattico dei singoli docenti nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 370/1998 all'art. 4, comma 2) ed, inoltre, a monitorare i progetti di miglioramento qualitativo della didattica predisposti e realizzati da gruppi di docenti con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica e ad attivita' formative propedeutiche, integrate e di recupero, verificandone il rispetto. 2. Le norme per il funzionamento del senato accademico sono contenute in apposito regolamento. 3. Sono membri di diritto: a) il rettore; b) i presidi di facolta'; c) il prorettore vicario; d) il direttore amministrativo anche con funzioni di segretario verbalizzante; Sono membri elettivi: e) due studenti eletti dal Consiglio degli studenti in seno allo stesso; f) un rappresentante per facolta' da eleggersi tra tutti i professori di ruolo ed i ricercatori confermati; g) due unita' di personale tecnico-amministrativo di cui una eletta tra i tecnici e l'altra fra gli amministrativi. I rappresentanti degli Studenti non hanno diritto di voto sui punti b), l), m) o); i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo non hanno diritto di voto sui punti b), l ), n), o). 4. I membri elettivi del senato accademico durano in carica tre anni. Le modalita' di elezione della rappresentanza studentesca, che dura in carica due anni, sono disciplinate dal regolamento degli studenti. 5. Il senato accademico e' convocato dal rettore per sua iniziativa o su motivata richiesta di almeno meta' dei Presidi di Facolta' o di almeno meta' dei membri elettivi. 6. I membri elettivi del senato accademico possono fruire di una indennita' di carica nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione.