Art. 17.
                          Senato accademico
    1.  Il  senato accademico e' l'organo cui spettano le funzioni di
indirizzo  e  di  programmazione  annuale  e  pluriennale  nonche' di
coordinamento e controllo delle attivita' del Politecnico.
    In particolare il senato accademico:
      a)  approva  con  cadenza  triennale,  su proposta del rettore,
sentito   il  Consiglio  di  amministrazione  e  il  Consiglio  degli
studenti,  il  piano  di sviluppo entro il 31 dicembre immediatamente
successivo  al  suo  insediamento;  inoltre,  sentito il Consiglio di
amministrazione,  e,  per  la  parte  riguardante  la  didattica,  il
Consiglio   degli   studenti,  approva  il  programma  annuale  della
didattica e della ricerca;
      b)   approva   il   passaggio  da  una  facolta'  ad  un'altra,
nell'ambito   del  medesimo  raggruppamento  disciplinare,  di  posti
coperti  di  professore  e  ricercatore su proposta e con il consenso
delle  Facolta' interessate, nonche' con il consenso dei titolari dei
posti;
      c)  determina  i  criteri  per  il ricorso alla stipulazione di
contratti  con  studiosi esperti di alta qualificazione scientifica o
professionale  per  attivare  annualmente,  per comprovate e motivate
necessita'  didattiche,  corsi  di insegnamento ufficiali, nei limiti
stabiliti  dall'art. 1, comma 32 della legge n. 549/1995 e succ. mod.
e  int.  in base alla programmazione didattica delle Facolta' e delle
risorse rese disponibili dal Consiglio di amministrazione;
      d)  formula  criteri  per l'attuazione di programmi nazionali e
internazionali di cooperazione;
      e) delibera i regolamenti:
        didattico;
        degli studenti;
        per il tutorato;
        generale delle strutture;
      f)  esprime  pareri sui regolamenti di competenza del Consiglio
di amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 11, nonche' sul
regolamento di funzionamento del Consiglio degli studenti;
      g)  esprime  parere  sui  regolamenti  interni deliberati dalle
Strutture;
      h)  delibera  sulla  costituzione  delle  strutture didattiche,
scientifiche  e  di supporto del Politecnico, sentito il Consiglio di
amministrazione;
      i)  delibera  l'istituzione  dei  servizi didattici integrativi
sentiti  il Consiglio di amministrazione, il Consiglio degli studenti
nonche' le Facolta' ed i Dipartimenti interessati;
      l) delibera la distribuzione del personale docente;
      m)  propone  al Consiglio di amministrazione l'assegnazione del
personale  tecnico  ed  amministrativo alle strutture didattiche e di
ricerca;
      n)  propone  al  Consiglio  di amministrazione la ripartizione,
alle strutture didattiche e di ricerca, delle risorse finanziarie non
altrimenti destinate, compresi i contributi versati dagli studenti;
      o)  delibera  sull'attribuzione dei finanziamenti assegnati per
la  ricerca  nell'ambito  del  bilancio di previsione relativamente a
quote  non  altrimenti destinate, avvalendosi di apposite commissioni
scientifiche elette in modo da garantire la presenza paritetica delle
diverse componenti dei docenti;
      p) delibera sulle proposte del Consiglio degli studenti;
      q)  delibera  sugli  accordi  quadro e di programma a carattere
scientifico  e/o didattico in ordine alla collaborazione con soggetti
esterni pubblici e privati, individuando le strutture a cui demandare
l'esecuzione in relazione alle specifiche competenze;
      r) delibera sulla costituzione di eventuali organi con funzioni
consultive  e  con  durata  temporanea  o  permanente,  fissandone le
relative competenze;
      s)  delibera  annualmente, sentito il Consiglio degli studenti,
in merito alla disciplina degli accessi ai Corsi di studio;
      t) formula i criteri e le modalita' di verifica delle attivita'
del personale docente;
      u)  esprime parere sul bilancio di previsione e prende atto del
conto consuntivo;
      v)  esprime  parere  sulla destinazione di parte dell'avanzo di
amministrazione  all'ulteriore  sostegno  della  ricerca  nonche'  al
potenziamento delle attivita' didattiche e formative;
      z)  prende  atto  delle  relazioni  ufficiali  da  inoltrare al
Ministero;
        a1)  esprime  parere  su  ogni  questione  di  competenza del
Consiglio  di  amministrazione riguardante l'attivita' didattica e di
ricerca;
        a2)  esercita  tutte  le  altre  attribuzioni  che  gli  sono
demandate  dalle  norme generali e speciali concernenti l'ordinamento
universitario, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo;
        a3)   al  fine  della  erogazione  ai  docenti  dei  compensi
incentivanti  l'impegno  didattico,  provvede  a verificare l'impegno
didattico  dei  singoli docenti nel rispetto di quanto previsto dalla
legge  n.  370/1998  all'art. 4, comma 2) ed, inoltre, a monitorare i
progetti  di  miglioramento qualitativo della didattica predisposti e
realizzati   da   gruppi   di  docenti  con  particolare  riferimento
all'innovazione  metodologica  e tecnologica e ad attivita' formative
propedeutiche, integrate e di recupero, verificandone il rispetto.
    2.  Le  norme  per  il  funzionamento  del senato accademico sono
contenute in apposito regolamento.
    3. Sono membri di diritto:
      a) il rettore;
      b) i presidi di facolta';
      c) il prorettore vicario;
      d) il direttore amministrativo anche con funzioni di segretario
verbalizzante;
    Sono membri elettivi:
      e)  due  studenti  eletti  dal Consiglio degli studenti in seno
allo stesso;
      f)  un  rappresentante  per  facolta'  da eleggersi tra tutti i
professori di ruolo ed i ricercatori confermati;
      g)  due  unita'  di personale tecnico-amministrativo di cui una
eletta tra i tecnici e l'altra fra gli amministrativi.
    I  rappresentanti  degli  Studenti  non hanno diritto di voto sui
punti    b),    l),   m)   o);   i   rappresentanti   del   personale
tecnico-amministrativo  non  hanno diritto di voto sui punti b), l ),
n), o).
    4.  I  membri elettivi del senato accademico durano in carica tre
anni.  Le modalita' di elezione della rappresentanza studentesca, che
dura  in  carica  due  anni,  sono disciplinate dal regolamento degli
studenti.
    5.  Il  senato  accademico  e'  convocato  dal  rettore  per  sua
iniziativa  o  su  motivata  richiesta di almeno meta' dei Presidi di
Facolta' o di almeno meta' dei membri elettivi.
    6.  I membri elettivi del senato accademico possono fruire di una
indennita'  di  carica  nella  misura  determinata  dal  Consiglio di
amministrazione.