Art. 18.
                   Il Consiglio di amministrazione
    1.  Il  Consiglio  di  amministrazione  programma  e controlla le
attivita'   relative   alla   gestione  amministrativa,  finanziaria,
economica e patrimoniale del Politecnico.
    Il   Consiglio   di  amministrazione  rende  altresi'  esecutivi,
nell'ambito delle competenze di bilancio, gli indirizzi programmatici
del  Senato accademico, stabilendo i criteri per l'organizzazione, la
gestione ed il controllo delle risorse finanziarie e del personale.
    In particolare il Consiglio di amministrazione:
      a)  formula  i  criteri  attuativi  per  la distribuzione delle
risorse finanziarie e del personale;
      b)  formula  i  programmi  edilizi  ed  i  relativi  interventi
attuativi, sentito il senato accademico;
      c)  delibera la struttura della pianta organica del Politecnico
in coerenza con i programmi di sviluppo del Politecnico;
      d)  delibera,  sentito  il  senato  accademico,  il bilancio di
previsione ed approva il conto consuntivo;
      e) delibera i regolamenti:
        Generale;
        per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
        di  attuazione  delle norme sul procedimento amministrativo e
sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
      f)  esprime  parere  sui  regolamenti  secondo  quanto previsto
dall'art. 11;
      g)  esprime  parere  sui  regolamenti  interni deliberati dalle
singole strutture;
      h)  delibera  i  provvedimenti  relativi a tasse e contributi a
carico  degli  studenti,  sentito il senato accademico e il Consiglio
degli studenti;
      i)  delibera  i  contratti  e le convenzioni ed ogni altro atto
negoziale  che  comporti  impegno  di  spesa,  fatti  salvi  i poteri
espressamente  riservati  ad altri organi e strutture dal regolamento
per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
      l)  controlla  la consistenza e la funzionalita' del patrimonio
immobiliare e mobiliare del Politecnico;
      m)  esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate
da norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario,
dallo statuto e dai regolamenti;
      n)  delibera le modifiche dello statuto in seduta congiunta con
il senato accademico;
      o)  esprime  parere  sui  piani  pluriennali  di sviluppo ed il
programma annuale per l'attivita' didattica e scientifica.
    2.  Il  Consiglio  di  amministrazione  e'  composto da membri di
diritto e membri elettivi.
    Sono membri di diritto:
      a) il rettore, che lo presiede;
      b) il Direttore amministrativo anche con funzioni di segretario
verbalizzante;
    Sono membri designati:
      c) il prorettore vicario, con voto consultivo;
      d) il prorettore scelto tra i professori associati;
      e)  un  esperto in materie giuridiche e/o economiche, designato
dal rettore, con voto consultivo;
      f) un professore di ruolo designato dal rettore;
      g)  un  rappresentante,  con  voto  consultivo,  degli enti che
concorrono al finanziamento del Politecnico;
    Sono membri elettivi:
      h)   un  professore  ordinario,  un  professore  associato,  un
ricercatore confermato eletti dalle rispettive componenti;
      i) due rappresentanti eletti dagli studenti;
      l)    un    rappresentante   eletto   dal   personale   tecnico
amministrativo.
    3.  Il  Consiglio  di amministrazione dura in carica tre anni. Le
modalita'  di  elezione della rappresentanza studentesca, che dura in
carica due anni, sono disciplinate dal regolamento degli studenti.
    4.  Il Consiglio di amministrazione e' costituito con decreto del
rettore.  La  mancata  nomina  di componenti non elettivi non inficia
l'insediamento del collegio.
    5.  Le  norme  di  funzionamento del Consiglio di amministrazione
sono   contenute  in  apposito  regolamento  approvato  dallo  stesso
Consiglio.
    6.  I  membri  elettivi  e  quelli  designati  del  Consiglio  di
amministrazione   possono   fruire   di   una  indennita'  di  carica
determinata dallo stesso Consiglio.