Art. 18. Il Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione programma e controlla le attivita' relative alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale del Politecnico. Il Consiglio di amministrazione rende altresi' esecutivi, nell'ambito delle competenze di bilancio, gli indirizzi programmatici del Senato accademico, stabilendo i criteri per l'organizzazione, la gestione ed il controllo delle risorse finanziarie e del personale. In particolare il Consiglio di amministrazione: a) formula i criteri attuativi per la distribuzione delle risorse finanziarie e del personale; b) formula i programmi edilizi ed i relativi interventi attuativi, sentito il senato accademico; c) delibera la struttura della pianta organica del Politecnico in coerenza con i programmi di sviluppo del Politecnico; d) delibera, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione ed approva il conto consuntivo; e) delibera i regolamenti: Generale; per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi; f) esprime parere sui regolamenti secondo quanto previsto dall'art. 11; g) esprime parere sui regolamenti interni deliberati dalle singole strutture; h) delibera i provvedimenti relativi a tasse e contributi a carico degli studenti, sentito il senato accademico e il Consiglio degli studenti; i) delibera i contratti e le convenzioni ed ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri espressamente riservati ad altri organi e strutture dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; l) controlla la consistenza e la funzionalita' del patrimonio immobiliare e mobiliare del Politecnico; m) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti; n) delibera le modifiche dello statuto in seduta congiunta con il senato accademico; o) esprime parere sui piani pluriennali di sviluppo ed il programma annuale per l'attivita' didattica e scientifica. 2. Il Consiglio di amministrazione e' composto da membri di diritto e membri elettivi. Sono membri di diritto: a) il rettore, che lo presiede; b) il Direttore amministrativo anche con funzioni di segretario verbalizzante; Sono membri designati: c) il prorettore vicario, con voto consultivo; d) il prorettore scelto tra i professori associati; e) un esperto in materie giuridiche e/o economiche, designato dal rettore, con voto consultivo; f) un professore di ruolo designato dal rettore; g) un rappresentante, con voto consultivo, degli enti che concorrono al finanziamento del Politecnico; Sono membri elettivi: h) un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore confermato eletti dalle rispettive componenti; i) due rappresentanti eletti dagli studenti; l) un rappresentante eletto dal personale tecnico amministrativo. 3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Le modalita' di elezione della rappresentanza studentesca, che dura in carica due anni, sono disciplinate dal regolamento degli studenti. 4. Il Consiglio di amministrazione e' costituito con decreto del rettore. La mancata nomina di componenti non elettivi non inficia l'insediamento del collegio. 5. Le norme di funzionamento del Consiglio di amministrazione sono contenute in apposito regolamento approvato dallo stesso Consiglio. 6. I membri elettivi e quelli designati del Consiglio di amministrazione possono fruire di una indennita' di carica determinata dallo stesso Consiglio.