Art. 2. Personalita' giuridica 1. Il Politecnico ha personalita' giuridica e piena autonomia di diritto pubblico e privato. 2. Il Politecnico, per il conseguimento delle proprie finalita', puo' stipulare contratti, convenzioni e definire accordi, anche in forma consortile, con persone fisiche e persone giuridiche pubbliche e private. Puo' erogare borse di studio a favore di giovani laureati.