Art. 2.
                       Personalita' giuridica
    1.  Il Politecnico ha personalita' giuridica e piena autonomia di
diritto pubblico e privato.
    2.  Il Politecnico, per il conseguimento delle proprie finalita',
puo'  stipulare  contratti,  convenzioni e definire accordi, anche in
forma  consortile, con persone fisiche e persone giuridiche pubbliche
e private. Puo' erogare borse di studio a favore di giovani laureati.