Art. 20.
                     Il Consiglio degli studenti
    1.  Il  Consiglio  degli  studenti esercita funzioni di carattere
propositivo  e  consultivo  nei  confronti  degli  organi centrali di
governo   e  delle  strutture  del  Politecnico,  relativamente  alle
tematiche  di  interesse  studentesco ed alla valorizzazione del loro
rapporto  con  il  Politecnico.  Inoltre  il Consiglio degli studenti
decide, nell'ambito delle regole generali di cui al comma 2 lett. c),
i  programmi,  l'attuazione  delle iniziative e l'utilizzazione delle
risorse.
    2. In particolare il Consiglio degli studenti e' chiamato a:
      a)  concorrere  a  predisporre  strumenti  atti ad analizzare i
servizi  didattici  e  finalizzati  ad  una  verifica  qualitativa  e
quantitativa  di  ciascun insegnamento e dei Corsi di studio nel loro
complesso  e  a formulare al senato accademico proposte in materia di
regolamento  didattico  di  ateneo, di organizzazione delle attivita'
didattiche,  di  organizzazione  di servizi didattici complementari o
integrativi  e  degli  altri  servizi  universitari, di tutorato e di
diritto allo studio, nonche' di bilancio di previsione;
      b)  esprimere  parere  sui regolamenti, secondo quanto previsto
dall'art. 11;
      c)  proporre  le  regole generali da applicarsi nel Politecnico
per  lo  svolgimento  delle  attivita'  formative  autogestite  dagli
studenti nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero;
      d)  promuovere  e  attuare rapporti nazionali ed internazionali
con le rappresentanze studentesche di altri Atenei;
      e)  esprime parere sul piano triennale di sviluppo, nonche' sul
programma  annuale  della  didattica  e  della  ricerca, per la parte
riguardante la didattica;
      f)  esprime  parere  in merito alla disciplina degli accessi ai
corsi di studio;
      g)   esprime  parere  sui  provvedimenti  relativi  a  tasse  e
contributi a carico degli studenti.
    3.  Il  regolamento  generale  fissa  le modalita' per fornire al
Consiglio  degli  studenti  le  risorse ed i supporti anche logistici
necessari al suo funzionamento.
    4. Il Consiglio degli studenti e' composto da membri di diritto e
da membri elettivi.
    Sono  membri  di diritto: i rappresentanti degli studenti in seno
ai  consigli  di  amministrazione  del  Politecnico  e dell'E.DI.S.U.
nonche' ai consigli di facolta'.
    Sono  membri  elettivi:  un  rappresentante  per ciascun corso di
diploma;  i  rappresentanti  di ciascun corso di laurea in ragione di
1 per  corsi di laurea con un numero di iscritti fino a 1.000 e 2 per
i corsi di laurea con un numero di iscritti superiore a 1.000.
    5.  Il Consiglio degli studenti viene rinnovato ogni due anni. Il
Consiglio elegge, nel proprio seno, un presidente.
    6.  Le  norme  di funzionamento del Consiglio degli studenti sono
contenute  in  apposito regolamento approvato dallo stesso Consiglio,
sentito il senato accademico.