Art. 22.
                             La Facolta'
    1.  La  Facolta'  ha come fine primario lo sviluppo scientifico e
professionale del proprio ambito perseguito mediante l'organizzazione
ed il coordinamento delle attivita' didattiche.
    Ad   essa   fanno   capo  i  Corsi  di  studio  e  le  Scuole  di
specializzazione.
    2.  Sono  organi  della  Facolta':  il  preside,  il Consiglio di
facolta',  i  consigli  di  corso  di studio, i consigli di scuola di
specializzazione.
    3.  Il  Consiglio  di facolta' puo' deliberare la costituzione di
una  giunta di facolta', secondo quanto stabilito dal successivo art.
25.