Art. 22. La Facolta' 1. La Facolta' ha come fine primario lo sviluppo scientifico e professionale del proprio ambito perseguito mediante l'organizzazione ed il coordinamento delle attivita' didattiche. Ad essa fanno capo i Corsi di studio e le Scuole di specializzazione. 2. Sono organi della Facolta': il preside, il Consiglio di facolta', i consigli di corso di studio, i consigli di scuola di specializzazione. 3. Il Consiglio di facolta' puo' deliberare la costituzione di una giunta di facolta', secondo quanto stabilito dal successivo art. 25.