Art. 23. Il preside 1. Il preside rappresenta la Facolta', e' responsabile dell'attivita' didattica e organizzativa, esercita funzioni di iniziativa e di promozione culturale e didattica nell'ambito della Facolta'. Il preside e' membro di diritto del senato accademico. Spetta al preside: a) convocare e presiedere il Consiglio di facolta' e la giunta di facolta', curandone i rispettivi ordini del giorno e dando, quindi, esecutivita' alle rispettive deliberazioni; b) convocare e presiedere l'Osservatorio della didattica; c) vigilare sulle attivita' didattiche che fanno capo alla Facolta'; d) redigere il calendario annuale delle attivita' didattiche; e) redigere la relazione annuale sull'andamento delle attivita' didattiche tenendo conto della relazione dell'Osservatorio della didattica; f) nominare le Commissioni per gli esami di profitto, di laurea e di diploma per il conseguimento dei titoli accademici; g) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti. 2. Il preside, eletto fra i professori ordinari appartenenti alla Facolta', dura in carica tre anni accademici. Il mandato del preside inizia il 1o ottobre. 3. Il preside e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni. In caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. 4. L'elettorato attivo spetta al Consiglio di facolta' nella sua composizione piu' ampia. 5. Il preside designa, tra i professori ordinari, un vicario che lo supplisce nell'esercizio delle sue funzioni in caso di impedimento o assenza. 6. Il preside puo' fruire di un'indennita' di carica la cui misura e' determinata dal Consiglio di amministrazione.