Art. 23.
                             Il preside
    1.   Il   preside   rappresenta   la  Facolta',  e'  responsabile
dell'attivita'   didattica  e  organizzativa,  esercita  funzioni  di
iniziativa  e  di  promozione culturale e didattica nell'ambito della
Facolta'.
    Il preside e' membro di diritto del senato accademico.
    Spetta al preside:
      a)  convocare e presiedere il Consiglio di facolta' e la giunta
di  facolta',  curandone  i  rispettivi  ordini  del  giorno e dando,
quindi, esecutivita' alle rispettive deliberazioni;
      b) convocare e presiedere l'Osservatorio della didattica;
      c)  vigilare  sulle  attivita'  didattiche  che fanno capo alla
Facolta';
      d) redigere il calendario annuale delle attivita' didattiche;
      e) redigere la relazione annuale sull'andamento delle attivita'
didattiche  tenendo  conto  della  relazione  dell'Osservatorio della
didattica;
      f) nominare le Commissioni per gli esami di profitto, di laurea
e di diploma per il conseguimento dei titoli accademici;
      g)   esercitare  tutte  le  altre  attribuzioni  che  gli  sono
demandate  dalle  norme generali e speciali concernenti l'ordinamento
universitario, dallo statuto e dai regolamenti.
    2. Il preside, eletto fra i professori ordinari appartenenti alla
Facolta',  dura in carica tre anni accademici. Il mandato del preside
inizia il 1o ottobre.
    3.  Il  preside  e'  eletto  a maggioranza  assoluta degli aventi
diritto  nelle  prime  due  votazioni. In caso di mancata elezione si
ricorre   al   ballottaggio  fra  i  candidati  che  hanno  riportato
il maggior numero di voti nell'ultima votazione.
    4.  L'elettorato attivo spetta al Consiglio di facolta' nella sua
composizione piu' ampia.
    5.  Il preside designa, tra i professori ordinari, un vicario che
lo supplisce nell'esercizio delle sue funzioni in caso di impedimento
o assenza.
    6.  Il  preside  puo'  fruire  di  un'indennita' di carica la cui
misura e' determinata dal Consiglio di amministrazione.