Art. 24.
                      Il Consiglio di facolta'
    1. Il Consiglio di facolta':
      a)  programma e definisce l'utilizzazione delle risorse umane e
materiali  a  disposizione  della  Facolta'  rendendo  possibile  una
efficace   offerta   didattica  e  formativa,  con  un  razionale  ed
equilibrato impiego dei docenti;
      b) formula proposte per la modifica dell'ordinamento didattico,
sentiti i consigli di Corso di studio interessati;
      c)  predispone,  per quanto di sua competenza, gli elementi per
l'elaborazione del piano di sviluppo triennale dell'ateneo;
      d)    procede   annualmente   alla   programmazione   didattica
provvedendo,  in  particolare,  alla  attivazione degli insegnamenti,
nonche'  all'assegnazione dei compiti didattici ai docenti, sentiti i
consigli  dei Dipartimenti e dei Corsi di studio interessati. Inoltre
individua  i progetti di miglioramento qualitativo della didattica di
cui all'art. 17 comma 1 lett. a3). Delle suddette attivita' riferisce
nella relazione di cui all'art. 5 comma 4;
      e)  approva  la relazione relativa alle attivita' svolte di cui
all'art. 5 comma 4;
      f)  procede  alla  definizione  dei  criteri  generali  per  il
Manifesto  annuale  degli  Studi  per la parte di propria competenza,
verificandone il rispetto da parte dei consigli di corso di studio;
      g)  delibera,  nell'ambito della relativa dotazione finanziaria
assegnata,   l'attribuzione  di  supplenze,  affidamenti  e,  laddove
motivata   da   particolari   e   specifiche  esigenze  didattiche  e
scientifiche,  la  stipula  di  contratti  di  diritto privato per la
copertura   di   corsi  ufficiali  ed  integrativi  di  insegnamento,
acquisito il parere del Corso di studio interessato;
      h)  procede  alla  richiesta  di  nuovi  posti  in  organico di
docenti,  in  coerenza  con  il  programma  di  sviluppo dell'ateneo,
tenendo   conto   delle   necessita'  prospettate  dai  consigli  dei
Dipartimenti e di Corso di studio. Con gli stessi criteri attribuisce
alle    aree    didattiche    e,    quindi,    ai   singoli   settori
scientifico-disciplinare  i  posti  di  docente  assegnati dal senato
accademico alla Facolta';
      i)  delibera  in  merito alla chiamata dei professori di ruolo,
sentiti i Dipartimenti ed i Corsi di studio;
      l) definisce i criteri di utilizzazione dei fondi per attivita'
didattiche, specificatamente assegnati alla Facolta';
      m)  esprime  parere  sui  regolamenti  dei consigli di corso di
studio;
      n)  esprime  parere  sui  regolamenti  di ateneo secondo quanto
previsto dall'art. 11;
      o)  esprime  pareri  in merito alla disciplina degli accessi ai
Corsi di studio;
      p)  esprime  parere in merito alla costituzione delle strutture
didattiche,  scientifiche  e  di  servizio ed alla modifica di quelle
esistenti;
      q)  ottempera  a tutti gli altri compiti che gli sono demandati
dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
      r)  approva  le  norme  per  il  funzionamento del Consiglio di
facolta', contenute in apposito regolamento;
      s)  esprime  parere  sulla concessione di nulla osta ai docenti
per  lo svolgimento di attivita' didattiche o di ricerca presso altre
sedi e per la fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca,
sentiti i Corsi di studio interessati.
    2. Il Consiglio di facolta' e' composto da:
      a)  tutti  i professori di ruolo e fuori ruolo che appartengono
alla facolta';
      b)  i ricercatori confermati con almeno sei anni di anzianita';
qualora  il  numero  degli  stessi,  superi  il  50  %  di quello dei
professori  di ruolo, la loro afferenza al Consiglio e' limitata alla
predetta   percentuale   sulla  base  dell'anzianita'  nel  ruolo  e,
subordinatamente, della loro anzianita' anagrafica;
      c)  due  ricercatori eletti fra coloro che non hanno maturato i
sei  anni  di  anzianita',  in  rappresentanza degli stessi. Per tali
rappresentanze  l'elettorato  attivo  e' esteso a tutti i ricercatori
non presenti in Consiglio di facolta' ad altro titolo;
      d)  una  rappresentanza  di studenti nella misura di una unita'
per  ogni mille iscritti o frazione, con un minimo di tre, fino ad un
numero massimo pari al 10 % di quello dei docenti;
      e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
    Tutti  i  rappresentanti  di  cui s'e' detto durano in carica tre
anni  ad  eccezione  della componente studentesca che viene rinnovata
ogni  due  anni  secondo  le  norme  contenute  nel regolamento degli
studenti.
    3.  Alle sedute del Consiglio di facolta' partecipa, di norma, il
Direttore amministrativo o un suo delegato.
    4.   I   professori   fuori  ruolo,  i  ricercatori  e  le  altre
rappresentanze concorrono alla formazione del quorum strutturale solo
se presenti alle sedute.
    5.  Tutte  le  delibere del Consiglio di facolta' vengono assunte
a maggioranza dei presenti.