Art. 24. Il Consiglio di facolta' 1. Il Consiglio di facolta': a) programma e definisce l'utilizzazione delle risorse umane e materiali a disposizione della Facolta' rendendo possibile una efficace offerta didattica e formativa, con un razionale ed equilibrato impiego dei docenti; b) formula proposte per la modifica dell'ordinamento didattico, sentiti i consigli di Corso di studio interessati; c) predispone, per quanto di sua competenza, gli elementi per l'elaborazione del piano di sviluppo triennale dell'ateneo; d) procede annualmente alla programmazione didattica provvedendo, in particolare, alla attivazione degli insegnamenti, nonche' all'assegnazione dei compiti didattici ai docenti, sentiti i consigli dei Dipartimenti e dei Corsi di studio interessati. Inoltre individua i progetti di miglioramento qualitativo della didattica di cui all'art. 17 comma 1 lett. a3). Delle suddette attivita' riferisce nella relazione di cui all'art. 5 comma 4; e) approva la relazione relativa alle attivita' svolte di cui all'art. 5 comma 4; f) procede alla definizione dei criteri generali per il Manifesto annuale degli Studi per la parte di propria competenza, verificandone il rispetto da parte dei consigli di corso di studio; g) delibera, nell'ambito della relativa dotazione finanziaria assegnata, l'attribuzione di supplenze, affidamenti e, laddove motivata da particolari e specifiche esigenze didattiche e scientifiche, la stipula di contratti di diritto privato per la copertura di corsi ufficiali ed integrativi di insegnamento, acquisito il parere del Corso di studio interessato; h) procede alla richiesta di nuovi posti in organico di docenti, in coerenza con il programma di sviluppo dell'ateneo, tenendo conto delle necessita' prospettate dai consigli dei Dipartimenti e di Corso di studio. Con gli stessi criteri attribuisce alle aree didattiche e, quindi, ai singoli settori scientifico-disciplinare i posti di docente assegnati dal senato accademico alla Facolta'; i) delibera in merito alla chiamata dei professori di ruolo, sentiti i Dipartimenti ed i Corsi di studio; l) definisce i criteri di utilizzazione dei fondi per attivita' didattiche, specificatamente assegnati alla Facolta'; m) esprime parere sui regolamenti dei consigli di corso di studio; n) esprime parere sui regolamenti di ateneo secondo quanto previsto dall'art. 11; o) esprime pareri in merito alla disciplina degli accessi ai Corsi di studio; p) esprime parere in merito alla costituzione delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio ed alla modifica di quelle esistenti; q) ottempera a tutti gli altri compiti che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti; r) approva le norme per il funzionamento del Consiglio di facolta', contenute in apposito regolamento; s) esprime parere sulla concessione di nulla osta ai docenti per lo svolgimento di attivita' didattiche o di ricerca presso altre sedi e per la fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca, sentiti i Corsi di studio interessati. 2. Il Consiglio di facolta' e' composto da: a) tutti i professori di ruolo e fuori ruolo che appartengono alla facolta'; b) i ricercatori confermati con almeno sei anni di anzianita'; qualora il numero degli stessi, superi il 50 % di quello dei professori di ruolo, la loro afferenza al Consiglio e' limitata alla predetta percentuale sulla base dell'anzianita' nel ruolo e, subordinatamente, della loro anzianita' anagrafica; c) due ricercatori eletti fra coloro che non hanno maturato i sei anni di anzianita', in rappresentanza degli stessi. Per tali rappresentanze l'elettorato attivo e' esteso a tutti i ricercatori non presenti in Consiglio di facolta' ad altro titolo; d) una rappresentanza di studenti nella misura di una unita' per ogni mille iscritti o frazione, con un minimo di tre, fino ad un numero massimo pari al 10 % di quello dei docenti; e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo. Tutti i rappresentanti di cui s'e' detto durano in carica tre anni ad eccezione della componente studentesca che viene rinnovata ogni due anni secondo le norme contenute nel regolamento degli studenti. 3. Alle sedute del Consiglio di facolta' partecipa, di norma, il Direttore amministrativo o un suo delegato. 4. I professori fuori ruolo, i ricercatori e le altre rappresentanze concorrono alla formazione del quorum strutturale solo se presenti alle sedute. 5. Tutte le delibere del Consiglio di facolta' vengono assunte a maggioranza dei presenti.