Art. 25. La giunta di facolta' 1. La giunta di Facolta' viene costituita su delibera del Consiglio di facolta' ove questo ne ravvisi l'opportunita' al fine di snellire e ordinare i lavori del Consiglio stesso. 2. La giunta, ove costituita, ha come compito specifico quello di istruire le pratiche da sottoporre al Consiglio di facolta' e ne predispone gli schemi di delibera. Essa assume compiti deliberanti su specifica ed espressa delega del Consiglio di facolta', in particolare in merito: a) all'assegnazione dei compiti didattici a docenti, sentiti i consigli dei Dipartimenti e dei Corsi di studio interessati; b) all'attribuzione dei contratti a supporto della didattica, delle supplenze ed affidamenti, sentiti i Dipartimenti ed i consigli di corso di studio interessati; c) alla cura e alla ripartizione di fondi per la didattica e per interventi straordinari nel rispetto dei criteri definiti dal Consiglio di facolta'; d) alla formulazione di pareri sulla concessione di nulla osta ai docenti per lo svolgimento di attivita' didattiche o di ricerca presso altre sedi e per la fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca, sentiti i consigli di corso di studio interessati; e) alla verifica che il Manifesto degli studi, deliberato dai singoli consigli di corso di studio, risponda ai criteri definiti preventivamente dal Consiglio di facolta'. 3. La composizione e le modalita' di funzionamento della giunta sono disciplinate dal regolamento di facolta', assicurando la rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e degli studenti. 4. I componenti della giunta durano in carica tre anni accademici ad eccezione della rappresentanza studentesca che viene rinnovata ogni due anni secondo le norme contenute nel regolamento degli studenti.