Art. 25.
                        La giunta di facolta'
    1.  La  giunta  di  Facolta'  viene  costituita  su  delibera del
Consiglio di facolta' ove questo ne ravvisi l'opportunita' al fine di
snellire e ordinare i lavori del Consiglio stesso.
    2. La giunta, ove costituita, ha come compito specifico quello di
istruire  le  pratiche  da  sottoporre  al Consiglio di facolta' e ne
predispone gli schemi di delibera. Essa assume compiti deliberanti su
specifica   ed   espressa   delega  del  Consiglio  di  facolta',  in
particolare in merito:
      a)  all'assegnazione dei compiti didattici a docenti, sentiti i
consigli dei Dipartimenti e dei Corsi di studio interessati;
      b)  all'attribuzione  dei contratti a supporto della didattica,
delle  supplenze ed affidamenti, sentiti i Dipartimenti ed i consigli
di corso di studio interessati;
      c)  alla  cura  e alla ripartizione di fondi per la didattica e
per  interventi  straordinari  nel  rispetto dei criteri definiti dal
Consiglio di facolta';
      d)  alla formulazione di pareri sulla concessione di nulla osta
ai  docenti  per  lo svolgimento di attivita' didattiche o di ricerca
presso  altre  sedi  e  per  la  fruizione  di  periodi  di esclusiva
attivita'   di  ricerca,  sentiti  i  consigli  di  corso  di  studio
interessati;
      e)  alla  verifica che il Manifesto degli studi, deliberato dai
singoli  consigli  di  corso  di studio, risponda ai criteri definiti
preventivamente dal Consiglio di facolta'.
    3.  La  composizione e le modalita' di funzionamento della giunta
sono   disciplinate  dal  regolamento  di  facolta',  assicurando  la
rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e degli studenti.
    4. I componenti della giunta durano in carica tre anni accademici
ad  eccezione  della  rappresentanza  studentesca che viene rinnovata
ogni  due  anni  secondo  le  norme  contenute  nel regolamento degli
studenti.