Art. 26. Osservatorio della didattica 1. Presso ciascuna Facolta' e' istituito l'Osservatorio della didattica presieduto dal preside o da un suo delegato e composto per meta' da professori di ruolo e ricercatori e per meta' da rappresentanti di studenti nei consigli di corso di studio. L'Osservatorio esprime parere circa la compatibilita' tra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche, ai sensi dei decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95 della legge n. 127/1997 e succ. modif. ed integrazioni. 2. L'Osservatorio ha poteri propositivi nei confronti del Consiglio di facolta'. 3. L'Osservatorio redige annualmente una relazione sull'organizzazione e funzionamento della didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti. Nella relazione potranno essere formulate proposte di interventi, predisposte anche sulla base delle carenze e degli inconvenienti eventualmente riscontrati. La relazione e' oggetto di esame in uno specifico punto all'ordine del giorno di una seduta del Consiglio di facolta' e dovra' essere opportunamente valutata in sede di definizione della programmazione didattica annuale. La relazione viene, altresi', trasmessa al nucleo di valutazione di ateneo. 4. La composizione, la durata, le procedure per l'elezione dei componenti e le norme generali di funzionamento dell'Osservatorio sono precisate nel regolamento di ciascuna facolta'.