Art. 26.
                    Osservatorio della didattica
    1.  Presso  ciascuna  Facolta'  e' istituito l'Osservatorio della
didattica  presieduto dal preside o da un suo delegato e composto per
meta'   da   professori  di  ruolo  e  ricercatori  e  per  meta'  da
rappresentanti   di   studenti  nei  consigli  di  corso  di  studio.
L'Osservatorio  esprime  parere circa la compatibilita' tra i crediti
assegnati   alle   attivita'  formative  e  gli  obiettivi  formativi
programmati  dalle strutture didattiche, ai sensi dei decreti emanati
in  attuazione dell'art. 17, comma 95 della legge n. 127/1997 e succ.
modif. ed integrazioni.
    2.   L'Osservatorio  ha  poteri  propositivi  nei  confronti  del
Consiglio di facolta'.
    3.    L'Osservatorio    redige    annualmente    una    relazione
sull'organizzazione  e  funzionamento della didattica e sul complesso
dei  servizi  forniti  agli studenti. Nella relazione potranno essere
formulate  proposte di interventi, predisposte anche sulla base delle
carenze e degli inconvenienti eventualmente riscontrati. La relazione
e'  oggetto  di esame in uno specifico punto all'ordine del giorno di
una  seduta  del Consiglio di facolta' e dovra' essere opportunamente
valutata  in  sede  di  definizione  della  programmazione  didattica
annuale.  La  relazione  viene,  altresi',  trasmessa  al  nucleo  di
valutazione di ateneo.
    4.  La  composizione,  la durata, le procedure per l'elezione dei
componenti  e  le  norme  generali di funzionamento dell'Osservatorio
sono precisate nel regolamento di ciascuna facolta'.