Art. 27. I Consigli di corso di studio 1. Per ciascuno dei Corsi di studio, quando ne siano istituiti piu' di uno e salvo il disposto del comma 2, e' istituito il relativo Consiglio con il compito di organizzare e coordinare le attivita' didattiche necessarie a conseguire il titolo di studio accademico. L'elenco dei Corsi di studio attivati e' contenuto nel regolamento didattico di ateneo. 2. Due o piu' consigli di corso di studio possono confluire in un unico organismo, sulla base di rispettive decisioni. 3. I consigli di corso di studio hanno le funzioni previste dal decreto del presidente della Repubblica n. 382/1980 e dalla L. 341/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e da quant'altro precisato nel presente statuto. In particolare, ad essi spetta: a) deliberare annualmente il manifesto degli studi sulla base dei criteri definiti dal Consiglio di facolta'; b) approvare i piani degli studi individuali degli studenti per ogni anno accademico; c) deliberare e gestire le attivita' didattiche che attengono a cooperazioni nazionali ed internazionali anche nell'ambito di accordi quadro; d) convalidare l'attivita' didattica di studenti nell'ambito di cooperazioni internazionali; e) fissare gli obblighi per coloro che provengono da altra sede o da altro corso di studi, e per la convalida delle lauree e dei diplomi universitari; f) organizzare l'attivita' di tutorato degli studenti; g) esprimere pareri per lo svolgimento di attivita' didattiche o di ricerca dei docenti presso altre sedi e per la fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca; h) formulare proposte per la eventuale modifica del regolamento didattico di ateneo; i) formulare per il Consiglio di facolta' proposte e pareri in merito a: destinazione dei posti in organico di docenti; richiesta di nuovi posti in organico; chiamata e destinazione di professori per gli insegnamenti del corso; l) esprimere pareri relativi alle supplenze, agli affidamenti, ai contratti a supporto della didattica; m) esprimere proposte per il piano triennale di sviluppo dell'ateneo; n) esprimere pareri sui compiti didattici dei docenti; o) presentare al Consiglio di facolta' proposte relative alla programmazione ed all'impiego delle risorse didattiche, alla sperimentazione di nuove modalita' didattiche, all'attivazione ed al potenziamento dei servizi didattici. 4. Fanno parte di ciascun Consiglio: a) tutti i docenti a qualsiasi titolo; b) una rappresentanza degli studenti costituita da un numero pari a 3, 5 e 7 se il numero degli iscritti e', rispettivamente, minore di 500, compreso tra 500 e 1.000, maggiore di 1.000; c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. 5. Gli argomenti di cui alle lettere g), i), n) del precedente comma 3 per i consigli di diploma vengono demandati al Consiglio di facolta' fino alla definizione di un organico proprio del Corso di diploma. Ove il Consiglio di diploma sia confluito insieme con un Consiglio di Corso di laurea in un unico Consiglio, detti argomenti sono demandati al Consiglio unificato. 6. Ciascun Consiglio e' presieduto da un presidente, eletto tra i professori di ruolo del Politecnico. Le modalita' di elezione sono stabilite dal regolamento generale. L'elettorato attivo del presidente spetta a tutti i membri del Consiglio che ne abbiano diritto. Il presidente dura in carica tre anni accademici, convoca e presiede il Consiglio, da' esecuzione alle sue delibere ed esercita ogni altra attribuzione prevista dalle norme vigenti. 7. Le norme di funzionamento e la durata dei consigli di corso di studio sono contenute nel regolamento della facolta' di appartenenza. Il regolamento di facolta' puo' prevedere che i consigli di corso di studio adottino propri regolamenti che dovranno essere approvati dal senato accademico su parere conforme della facolta'. 8. Per quanto non esplicitamente citato nel presente statuto e nei regolamenti, restano demandate al Consiglio di corso di studio tutte le altre attribuzioni previste dalla vigente normativa.