Art. 27.
                    I Consigli di corso di studio
    1.  Per  ciascuno  dei Corsi di studio, quando ne siano istituiti
piu' di uno e salvo il disposto del comma 2, e' istituito il relativo
Consiglio  con  il  compito  di organizzare e coordinare le attivita'
didattiche  necessarie  a  conseguire il titolo di studio accademico.
L'elenco  dei  Corsi  di studio attivati e' contenuto nel regolamento
didattico di ateneo.
    2. Due o piu' consigli di corso di studio possono confluire in un
unico organismo, sulla base di rispettive decisioni.
    3.  I  consigli di corso di studio hanno le funzioni previste dal
decreto   del   presidente  della  Repubblica  n.  382/1980  e  dalla
L. 341/1990   e   successive   modificazioni  ed  integrazioni  e  da
quant'altro precisato nel presente statuto.
    In particolare, ad essi spetta:
      a)  deliberare  annualmente il manifesto degli studi sulla base
dei criteri definiti dal Consiglio di facolta';
      b) approvare i piani degli studi individuali degli studenti per
ogni anno accademico;
      c) deliberare e gestire le attivita' didattiche che attengono a
cooperazioni nazionali ed internazionali anche nell'ambito di accordi
quadro;
      d) convalidare l'attivita' didattica di studenti nell'ambito di
cooperazioni internazionali;
      e) fissare gli obblighi per coloro che provengono da altra sede
o  da  altro  corso  di  studi, e per la convalida delle lauree e dei
diplomi universitari;
      f) organizzare l'attivita' di tutorato degli studenti;
      g)  esprimere pareri per lo svolgimento di attivita' didattiche
o  di  ricerca  dei  docenti  presso altre sedi e per la fruizione di
periodi di esclusiva attivita' di ricerca;
      h) formulare proposte per la eventuale modifica del regolamento
didattico di ateneo;
      i)  formulare per il Consiglio di facolta' proposte e pareri in
merito a:
        destinazione dei posti in organico di docenti;
        richiesta di nuovi posti in organico;
        chiamata  e  destinazione  di professori per gli insegnamenti
del corso;
      l)  esprimere pareri relativi alle supplenze, agli affidamenti,
ai contratti a supporto della didattica;
      m)  esprimere  proposte  per  il  piano  triennale  di sviluppo
dell'ateneo;
      n) esprimere pareri sui compiti didattici dei docenti;
      o)  presentare  al Consiglio di facolta' proposte relative alla
programmazione   ed   all'impiego   delle  risorse  didattiche,  alla
sperimentazione  di nuove modalita' didattiche, all'attivazione ed al
potenziamento dei servizi didattici.
    4. Fanno parte di ciascun Consiglio:
      a) tutti i docenti a qualsiasi titolo;
      b)  una  rappresentanza  degli studenti costituita da un numero
pari  a  3,  5  e  7 se il numero degli iscritti e', rispettivamente,
minore di 500, compreso tra 500 e 1.000, maggiore di 1.000;
      c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
    5.  Gli  argomenti  di cui alle lettere g), i), n) del precedente
comma 3  per  i consigli di diploma vengono demandati al Consiglio di
facolta'  fino  alla  definizione di un organico proprio del Corso di
diploma.  Ove  il  Consiglio  di diploma sia confluito insieme con un
Consiglio  di  Corso di laurea in un unico Consiglio, detti argomenti
sono demandati al Consiglio unificato.
    6. Ciascun Consiglio e' presieduto da un presidente, eletto tra i
professori  di  ruolo  del Politecnico. Le modalita' di elezione sono
stabilite   dal   regolamento   generale.   L'elettorato  attivo  del
presidente  spetta  a  tutti  i  membri  del Consiglio che ne abbiano
diritto.  Il presidente dura in carica tre anni accademici, convoca e
presiede  il  Consiglio, da' esecuzione alle sue delibere ed esercita
ogni altra attribuzione prevista dalle norme vigenti.
    7. Le norme di funzionamento e la durata dei consigli di corso di
studio sono contenute nel regolamento della facolta' di appartenenza.
Il  regolamento di facolta' puo' prevedere che i consigli di corso di
studio  adottino propri regolamenti che dovranno essere approvati dal
senato accademico su parere conforme della facolta'.
    8.  Per  quanto  non esplicitamente citato nel presente statuto e
nei  regolamenti,  restano  demandate al Consiglio di corso di studio
tutte le altre attribuzioni previste dalla vigente normativa.