Art. 28.
                        Dottorato di ricerca
    1. Il politecnico istituisce ed organizza i corsi di dottorato di
ricerca   e   provvede   a  disciplinarne  il  funzionamento  con  un
regolamento.
    2.  I  compiti  assegnati  al  dottorato  di  ricerca sono quelli
previsti  dal  decreto  del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e
successive  modificazioni  ed integrazioni nonche' dalle disposizioni
in materia emanate dal M.U.R.S.T..