Art. 28. Dottorato di ricerca 1. Il politecnico istituisce ed organizza i corsi di dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento con un regolamento. 2. I compiti assegnati al dottorato di ricerca sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e successive modificazioni ed integrazioni nonche' dalle disposizioni in materia emanate dal M.U.R.S.T..