Art. 29.
                     Scuole di specializzazione.
    1.  Le  scuole  di specializzazione vengono istituite su proposta
delle  facolta'  e  dei  dipartimenti  interessati  con  decreto  del
rettore,   in  conformita'  al  piano  pluriennale  di  sviluppo  del
politecnico,  su  delibera del senato accademico sentito il Consiglio
di amministrazione.
    2. Sono organi della scuola: il direttore, con la responsabilita'
del  funzionamento  della  scuola  ed  il Consiglio della scuola, che
risulta   composto  da  tutti  i  titolari  di  insegnamento,  da  un
rappresentante  dei  professori  a  contratto  e da un rappresentante
degli specializzandi, per ciascun anno di corso.
    3.  Il  direttore  della  scuola  e'  eletto  dal Consiglio fra i
professori  di  ruolo  che  ne  fanno parte e dura in carica tre anni
accademici.
    4.  Ai  titolari  di insegnamento impegnati al di fuori del monte
ore  previsto  dalla  normativa  vigente  puo'  essere corrisposto un
compenso   orario   secondo   criteri   stabiliti  dal  Consiglio  di
amministrazione sentito il senato accademico.
    5.  Per  quanto  non  esplicitamente  citato nel presente statuto
restano  demandate  alla scuola di specializzazione ed ai suoi organi
interni  tutte  le attribuzioni previste dalle leggi n. 162/1982 e n.
341/1990 e successive integrazioni e modificazioni.