Art. 29. Scuole di specializzazione. 1. Le scuole di specializzazione vengono istituite su proposta delle facolta' e dei dipartimenti interessati con decreto del rettore, in conformita' al piano pluriennale di sviluppo del politecnico, su delibera del senato accademico sentito il Consiglio di amministrazione. 2. Sono organi della scuola: il direttore, con la responsabilita' del funzionamento della scuola ed il Consiglio della scuola, che risulta composto da tutti i titolari di insegnamento, da un rappresentante dei professori a contratto e da un rappresentante degli specializzandi, per ciascun anno di corso. 3. Il direttore della scuola e' eletto dal Consiglio fra i professori di ruolo che ne fanno parte e dura in carica tre anni accademici. 4. Ai titolari di insegnamento impegnati al di fuori del monte ore previsto dalla normativa vigente puo' essere corrisposto un compenso orario secondo criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione sentito il senato accademico. 5. Per quanto non esplicitamente citato nel presente statuto restano demandate alla scuola di specializzazione ed ai suoi organi interni tutte le attribuzioni previste dalle leggi n. 162/1982 e n. 341/1990 e successive integrazioni e modificazioni.