Art. 31.
                            Dipartimenti
    1.  Il  dipartimento  e' la struttura organizzativa di uno o piu'
settori  di  ricerca  omogenei  per  fini  o  per  metodi ed assicura
l'adeguato supporto ai docenti ad esso afferenti per gli insegnamenti
da loro svolti, anche relativi a piu' facolta'.
    2.  Il  dipartimento  promuove e coordina le attivita' di ricerca
fermi  restando l'autonomia dei singoli docenti ed il loro diritto di
accedere  direttamente  ai finanziamenti per la ricerca, garantendo a
tutti  gli  afferenti  l'utilizzo  delle  risorse,  secondo i criteri
fissati nel regolamento di dipartimento.
    3.   Il   dipartimento   concorre   all'organizzazione   ed  allo
svolgimento  delle  attivita'  didattiche,  nei  settori  di  propria
competenza secondo le indicazioni dei consigli di facolta' e di altre
strutture didattiche, ove costituite.
    4.  Il  dipartimento  organizza e coordina il supporto didattico,
scientifico  e logistico ai corsi di dottorato di ricerca nell'ambito
delle proprie attivita'.
    5.  Sono  organi  del Dipartimento: il direttore, il Consiglio di
dipartimento, la giunta di Dipartimento.
    6.   Ciascun   docente   afferisce   ad   un   solo  Dipartimento
compatibilmente   con   le   sue   competenze  ed  i  suoi  interessi
scientifici,  con  liberta'  di  opzione.  Tutte le afferenze vengono
deliberate  dal senato accademico su parere conforme del Consiglio di
dipartimento ad eccezione della prima.
    7.   Al   Dipartimento  e'  assegnato  il  personale  tecnico  ed
amministrativo  dal  Consiglio  di  amministrazione nell'ambito della
pianta organica del Politecnico.