Art. 31. Dipartimenti 1. Il dipartimento e' la struttura organizzativa di uno o piu' settori di ricerca omogenei per fini o per metodi ed assicura l'adeguato supporto ai docenti ad esso afferenti per gli insegnamenti da loro svolti, anche relativi a piu' facolta'. 2. Il dipartimento promuove e coordina le attivita' di ricerca fermi restando l'autonomia dei singoli docenti ed il loro diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, garantendo a tutti gli afferenti l'utilizzo delle risorse, secondo i criteri fissati nel regolamento di dipartimento. 3. Il dipartimento concorre all'organizzazione ed allo svolgimento delle attivita' didattiche, nei settori di propria competenza secondo le indicazioni dei consigli di facolta' e di altre strutture didattiche, ove costituite. 4. Il dipartimento organizza e coordina il supporto didattico, scientifico e logistico ai corsi di dottorato di ricerca nell'ambito delle proprie attivita'. 5. Sono organi del Dipartimento: il direttore, il Consiglio di dipartimento, la giunta di Dipartimento. 6. Ciascun docente afferisce ad un solo Dipartimento compatibilmente con le sue competenze ed i suoi interessi scientifici, con liberta' di opzione. Tutte le afferenze vengono deliberate dal senato accademico su parere conforme del Consiglio di dipartimento ad eccezione della prima. 7. Al Dipartimento e' assegnato il personale tecnico ed amministrativo dal Consiglio di amministrazione nell'ambito della pianta organica del Politecnico.