Art. 32. Autonomia gestionale del Dipartimento 1. Il Dipartimento e' un centro di spesa con autonomia finanziaria, amministrativa, contabile e organizzativa, di risorse finanziarie, di personale tecnico - amministrativo, di spazi ed attrezzature. 2. Il Dipartimento, nel rispetto dei suoi fini istituzionali, puo' stipulare contratti con le amministrazioni statali, con enti pubblici e privati e puo' fornire prestazioni a terzi secondo le modalita' definite dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 3. Il Dipartimento puo' articolarsi, per motivi di carattere scientifico od organizzativo, in sezioni secondo le modalita' definite nel regolamento del Dipartimento. Tali sezioni non hanno autonomia amministrativa o contabile. 4. A ciascun Dipartimento e' assegnato un segretario amministrativo che coordina l'attivita' amministrativo-contabile. Egli e', in solido con il direttore del Dipartimento, responsabile dei conseguenti atti.