Art. 32.
                Autonomia gestionale del Dipartimento
    1.   Il   Dipartimento  e'  un  centro  di  spesa  con  autonomia
finanziaria,  amministrativa,  contabile  e organizzativa, di risorse
finanziarie,  di  personale  tecnico  -  amministrativo,  di spazi ed
attrezzature.
    2.  Il  Dipartimento,  nel  rispetto dei suoi fini istituzionali,
puo'  stipulare  contratti  con  le amministrazioni statali, con enti
pubblici  e  privati  e  puo'  fornire prestazioni a terzi secondo le
modalita'  definite dal regolamento per l'amministrazione, la finanza
e la contabilita'.
    3.  Il  Dipartimento  puo'  articolarsi,  per motivi di carattere
scientifico   od  organizzativo,  in  sezioni  secondo  le  modalita'
definite  nel  regolamento  del  Dipartimento. Tali sezioni non hanno
autonomia amministrativa o contabile.
    4.   A   ciascun   Dipartimento   e'   assegnato   un  segretario
amministrativo  che  coordina  l'attivita'  amministrativo-contabile.
Egli  e',  in  solido con il direttore del Dipartimento, responsabile
dei conseguenti atti.