Art. 33. Il direttore del Dipartimento 1. Il direttore del Dipartimento e' eletto dal Consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo. Il direttore resta in carica tre anni accademici ed il suo mandato inizia il 1o ottobre. Le modalita' di elezione sono stabilite nel regolamento generale. 2. Il direttore puo' fruire di un'indennita' di carica la cui misura e' determinata dal Consiglio di amministrazione. 3. Il direttore ha la rappresentanza del Dipartimento ed e' responsabile della sua gestione; esercita funzioni di iniziativa e di promozione. Spetta comunque, al direttore: a) convocare e presiedere l'adunanza del Consiglio e della giunta e dare esecuzione alle relative deliberazioni; b) dottare, in caso di necessita' e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di dipartimento, portandoli a ratifica nell'adunanza del Consiglio immediatamente successiva; c) assicurare l'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti nell'ambito del Dipartimento, curare i rapporti con gli organi accademici; d) curare la gestione dei beni inventariati, in qualita' di loro consegnatario, dei locali e dei servizi di Dipartimento in base a criteri di funzionalita'; e) curare l'organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo ed assicurarne una corretta gestione secondo principi di professionalita' e responsabilita'; f) curare, coadiuvato dal segretario amministrativo, che il personale svolga correttamente i compiti assegnatigli nell'ambito del Dipartimento; g) disporre, coadiuvato dal segretario amministrativo, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del Dipartimento, con l'accordo dei titolari dei fondi, diversi dalla dotazione, per quanto attiene alle spese gravanti sui fondi stessi, con l'esclusione delle quote destinate dal Consiglio di dipartimento alla copertura delle spese generali; h) autorizzare preventivamente, solo in relazione all'accertamento della copertura finanziaria, le missioni dei docenti, qualora la spesa gravi sui fondi assegnati agli stessi docenti; i) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti; l) sottoscrivere i contratti di diritto privato, di propria competenza, a tempo determinato per l'affidamento di incarichi retribuiti a personale esterno all'amministrazione relativamente ad attivita' di supporto alla didattica ed alla ricerca a norma del regolamento di amministrazione, finanza e contabilita'. Spetta inoltre al direttore, coadiuvato dalla giunta: a) predisporre le richieste di finanziamento corredate dalla proposta di programma annuale della didattica e della ricerca, quest'ultima anche in comune con altri dipartimenti o con altre istituzioni scientifiche; b) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo corredati da una dettagliata relazione; c) predisporre le richieste di assegnazione di personale tecnico-amministrativo; d) promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attivita' del Dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e contratti con enti pubblici e privati. 5. Il direttore designa il suo vicario tra i professori di ruolo del Dipartimento con l'incarico di sostituirlo in caso di assenza o di temporaneo impedimento e ne da' comunicazione al Consiglio di dipartimento.