Art. 33.
                    Il direttore del Dipartimento
    1.  Il  direttore  del  Dipartimento  e'  eletto dal Consiglio di
dipartimento  tra i professori di ruolo. Il direttore resta in carica
tre  anni  accademici  ed  il  suo  mandato  inizia il 1o ottobre. Le
modalita' di elezione sono stabilite nel regolamento generale.
    2.  Il  direttore  puo'  fruire di un'indennita' di carica la cui
misura e' determinata dal Consiglio di amministrazione.
    3.  Il  direttore  ha  la  rappresentanza  del Dipartimento ed e'
responsabile della sua gestione; esercita funzioni di iniziativa e di
promozione.
    Spetta comunque, al direttore:
      a)  convocare  e  presiedere  l'adunanza  del Consiglio e della
giunta e dare esecuzione alle relative deliberazioni;
      b) dottare, in caso di necessita' e di indifferibile urgenza, i
necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di
dipartimento,  portandoli  a  ratifica  nell'adunanza  del  Consiglio
immediatamente successiva;
      c)  assicurare  l'osservanza  delle  leggi, dello statuto e dei
regolamenti  nell'ambito  del Dipartimento, curare i rapporti con gli
organi accademici;
      d)  curare  la  gestione  dei beni inventariati, in qualita' di
loro  consegnatario, dei locali e dei servizi di Dipartimento in base
a criteri di funzionalita';
      e)   curare   l'organizzazione   del   lavoro   del   personale
tecnico-amministrativo  ed  assicurarne una corretta gestione secondo
principi di professionalita' e responsabilita';
      f)  curare,  coadiuvato  dal  segretario amministrativo, che il
personale svolga correttamente i compiti assegnatigli nell'ambito del
Dipartimento;
      g)  disporre,  coadiuvato  dal segretario amministrativo, tutti
gli atti amministrativi, finanziari e contabili del Dipartimento, con
l'accordo dei titolari dei fondi, diversi dalla dotazione, per quanto
attiene  alle spese gravanti sui fondi stessi, con l'esclusione delle
quote  destinate  dal  Consiglio di dipartimento alla copertura delle
spese generali;
      h)    autorizzare    preventivamente,    solo    in   relazione
all'accertamento   della   copertura  finanziaria,  le  missioni  dei
docenti,  qualora  la  spesa  gravi  sui  fondi assegnati agli stessi
docenti;
      i)   esercitare  tutte  le  altre  attribuzioni  che  gli  sono
conferite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti;
      l)  sottoscrivere  i  contratti  di diritto privato, di propria
competenza,  a  tempo  determinato  per  l'affidamento  di  incarichi
retribuiti  a  personale esterno all'amministrazione relativamente ad
attivita'  di  supporto  alla  didattica  ed alla ricerca a norma del
regolamento di amministrazione, finanza e contabilita'.
Spetta inoltre al direttore, coadiuvato dalla giunta:
    a)  predisporre  le  richieste  di  finanziamento corredate dalla
proposta  di  programma  annuale  della  didattica  e  della ricerca,
quest'ultima  anche  in  comune  con  altri  dipartimenti o con altre
istituzioni scientifiche;
      b)  predisporre  il  bilancio  preventivo e il conto consuntivo
corredati da una dettagliata relazione;
      c)  predisporre  le  richieste  di  assegnazione  di  personale
tecnico-amministrativo;
      d)  promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi
necessari  per  le  attivita'  del  Dipartimento, anche attraverso la
stipula di convenzioni e contratti con enti pubblici e privati.
    5.  Il direttore designa il suo vicario tra i professori di ruolo
del  Dipartimento  con l'incarico di sostituirlo in caso di assenza o
di  temporaneo  impedimento  e  ne  da' comunicazione al Consiglio di
dipartimento.