Art. 36. La giunta di Dipartimento 1. La giunta di Dipartimento e' l'organo che coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per: a) l'istruttoria delle pratiche di competenza del Consiglio di dipartimento; b) per l'attuazione delle delibere del Consiglio di dipartimento; c) per la gestione complessiva del Dipartimento. 2. La giunta e' composta dal direttore, dal Vicario con voto consultivo, da un rappresentante del personale tecnico - amministrativo, dal segretario amministrativo, anche in funzione di verbalizzante, e da una rappresentanza dei professori di I e II fascia, e dei ricercatori, in uguale numero, secondo quanto stabilito dal regolamento di Dipartimento. 3. La giunta dura in carica tre anni accademici. 4. Per specifiche questioni, su delega del Consiglio di dipartimento, la giunta puo' anche assumere funzioni deliberanti. Per le delibere su delega e' richiesta la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto. 5. La giunta, inoltre, esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario, dallo statuto, dai relativi regolamenti.