Art. 36.
                      La giunta di Dipartimento
    1.  La  giunta  di  Dipartimento  e'  l'organo  che  coadiuva  il
direttore nell'esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per:
      a)  l'istruttoria delle pratiche di competenza del Consiglio di
dipartimento;
      b)   per   l'attuazione   delle   delibere   del  Consiglio  di
dipartimento;
      c) per la gestione complessiva del Dipartimento.
    2.  La  giunta  e'  composta  dal direttore, dal Vicario con voto
consultivo,   da   un   rappresentante   del   personale   tecnico  -
amministrativo,  dal  segretario amministrativo, anche in funzione di
verbalizzante,  e  da  una  rappresentanza  dei  professori di I e II
fascia, e dei ricercatori, in uguale numero, secondo quanto stabilito
dal regolamento di Dipartimento.
    3. La giunta dura in carica tre anni accademici.
    4.   Per   specifiche  questioni,  su  delega  del  Consiglio  di
dipartimento, la giunta puo' anche assumere funzioni deliberanti. Per
le  delibere  su  delega  e'  richiesta  la maggioranza dei 2/3 degli
aventi diritto.
    5.  La  giunta,  inoltre,  esercita tutte le attribuzioni che gli
sono  demandate  dall'ordinamento  universitario,  dallo statuto, dai
relativi regolamenti.