Art. 37.
                    Costituzione dei Dipartimenti
    1.  La  costituzione  di  nuovi Dipartimenti e la modificazione o
disattivazione   di   Dipartimenti  esistenti  avvengono  secondo  le
procedure indicate dal regolamento generale delle strutture.
    2.  Il  predetto  regolamento  dovra'  prevedere  i  criteri e le
procedure   di   proposta  e  di  istruzione  per  l'istituzione  dei
Dipartimenti,  nonche'  il  numero minimo di professori e ricercatori
afferenti.
    3.  Lo  stesso  regolamento indichera' le condizioni ed il numero
minimo  di  docenti  che  imporra' la disattivazione dei Dipartimenti
esistenti.