Art. 37. Costituzione dei Dipartimenti 1. La costituzione di nuovi Dipartimenti e la modificazione o disattivazione di Dipartimenti esistenti avvengono secondo le procedure indicate dal regolamento generale delle strutture. 2. Il predetto regolamento dovra' prevedere i criteri e le procedure di proposta e di istruzione per l'istituzione dei Dipartimenti, nonche' il numero minimo di professori e ricercatori afferenti. 3. Lo stesso regolamento indichera' le condizioni ed il numero minimo di docenti che imporra' la disattivazione dei Dipartimenti esistenti.