Art. 38.
                Centri interdipartimentali di ricerca
    1.  Al  fine  di  sviluppare,  promuovere,  coordinare  e gestire
programmi  di  ricerca  di rilevante impegno anche finanziario che si
esplichino  in  progetti  di  durata  pluriennale  e  che coinvolgano
professori  e  ricercatori  afferenti  a piu' Dipartimenti, il senato
accademico,  su  proposta  dei  Dipartimenti  interessati,  su parere
conforme   del  Consiglio  di  amministrazione,  puo'  deliberare  la
costituzione   di   Centri  interdipartimentali  di  ricerca,  previa
disponibilita' di risorse.
    2.    Le    modalita'    per    la    costituzione   dei   Centri
interdipartimentali  di  ricerca,  la  durata,  la composizione degli
organi   e   le  norme  generali  per  il  funzionamento  e  il  loro
scioglimento sono contenute nel regolamento generale delle Strutture.
    3. Sono organi di ciascun Centro interdipartimentale di Ricerca:
      l'assemblea;
      il Consiglio scientifico;
      il direttore del Centro.
    4.  L'assemblea  e'  costituita  da  tutti  i  docenti  e  da una
rappresentanza del personale tecnico afferente al Centro.
    5.  Il  Consiglio  Scientifico  e'  costituito da almeno 3 membri
appartenenti  ai  Dipartimenti  che abbiano almeno due membri tra gli
afferenti  al  Centro. I rappresentanti sono designati dai rispettivi
consigli di Dipartimento.
    6.  Il  direttore  del  Centro  e'  un  professore  di  ruolo del
Politecnico,  nominato  dal  rettore  ed  eletto  dall'Assemblea.  Il
direttore   del   Centro  designa  un  professore  di  ruolo  che  lo
sostituisca in caso di assenza o impedimento.
    7.  I  Centri  interdipartimentali di ricerca godono di autonomia
finanziaria e di spesa.
    8.  I  Centri  interdipartimentali  di  ricerca  sono a termine e
possono essere rinnovati dietro loro proposta con delibera del senato
accademico  su  parere  conforme  del  Consiglio  di amministrazione,
valutate le effettive esigenze e l'attivita' svolta.
    9.  Per  quanto  non  previsto  dal presente articolo si rinvia a
quanto  stabilito  per  i  Dipartimenti,  nel  presente  statuto, ove
possibile   e   nel   regolamento   di   amministrazione,  Finanza  e
Contabilita'.