Art. 38. Centri interdipartimentali di ricerca 1. Al fine di sviluppare, promuovere, coordinare e gestire programmi di ricerca di rilevante impegno anche finanziario che si esplichino in progetti di durata pluriennale e che coinvolgano professori e ricercatori afferenti a piu' Dipartimenti, il senato accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati, su parere conforme del Consiglio di amministrazione, puo' deliberare la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca, previa disponibilita' di risorse. 2. Le modalita' per la costituzione dei Centri interdipartimentali di ricerca, la durata, la composizione degli organi e le norme generali per il funzionamento e il loro scioglimento sono contenute nel regolamento generale delle Strutture. 3. Sono organi di ciascun Centro interdipartimentale di Ricerca: l'assemblea; il Consiglio scientifico; il direttore del Centro. 4. L'assemblea e' costituita da tutti i docenti e da una rappresentanza del personale tecnico afferente al Centro. 5. Il Consiglio Scientifico e' costituito da almeno 3 membri appartenenti ai Dipartimenti che abbiano almeno due membri tra gli afferenti al Centro. I rappresentanti sono designati dai rispettivi consigli di Dipartimento. 6. Il direttore del Centro e' un professore di ruolo del Politecnico, nominato dal rettore ed eletto dall'Assemblea. Il direttore del Centro designa un professore di ruolo che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. 7. I Centri interdipartimentali di ricerca godono di autonomia finanziaria e di spesa. 8. I Centri interdipartimentali di ricerca sono a termine e possono essere rinnovati dietro loro proposta con delibera del senato accademico su parere conforme del Consiglio di amministrazione, valutate le effettive esigenze e l'attivita' svolta. 9. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia a quanto stabilito per i Dipartimenti, nel presente statuto, ove possibile e nel regolamento di amministrazione, Finanza e Contabilita'.