Art. 42. Le presidenze della facolta' 1. Le presidenze della facolta' collaborano con gli organi di facolta' alle attivita' istituzionali attribuite alla facolta'. 2. Le presidenze dispongono di una dotazione finanziaria assegnata dal Consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, con cui provvedono alla gestione operativa degli uffici, del Consiglio di facolta' e sue articolazioni.