Art. 42.
                    Le presidenze della facolta'
    1.  Le  presidenze  della  facolta' collaborano con gli organi di
facolta' alle attivita' istituzionali attribuite alla facolta'.
    2.   Le   presidenze  dispongono  di  una  dotazione  finanziaria
assegnata  dal  Consiglio  di  amministrazione su proposta del senato
accademico,  con cui provvedono alla gestione operativa degli uffici,
del Consiglio di facolta' e sue articolazioni.