Art. 44. Biblioteche centrali di facolta' 1. E' costituita presso ogni facolta' una Biblioteca centrale. 2. Sono organi delle biblioteche centrali di facolta': il Consiglio Scientifico, il Presidente del Consiglio Scientifico, il direttore. 3. Il Consiglio Scientifico e' eletto dal Consiglio di facolta' nel suo seno, per un triennio. La sua composizione e' stabilita dal regolamento generale delle strutture. 4. Il presidente del consiglio scientifico e' un professore di ruolo del Politecnico, eletto dallo stesso consiglio per un triennio. Il Presidente designa un professore di ruolo che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 5. Il direttore e' nominato dal direttore amministrativo per un triennio e partecipa alle sedute del consiglio scientifico in qualita' di segretario verbalizzante, con voto consultivo. 6. Le biblioteche centrali di facolta' dispongono di un fondo di dotazione assegnato dal consiglio di amministrazione su richiesta del consiglio scientifico.