Art. 44.
                  Biblioteche centrali di facolta'
    1. E' costituita presso ogni facolta' una Biblioteca centrale.
    2.  Sono  organi  delle  biblioteche  centrali  di  facolta':  il
Consiglio  Scientifico,  il  Presidente del Consiglio Scientifico, il
direttore.
    3.  Il  Consiglio Scientifico e' eletto dal Consiglio di facolta'
nel  suo  seno, per un triennio. La sua composizione e' stabilita dal
regolamento generale delle strutture.
    4.  Il  presidente  del consiglio scientifico e' un professore di
ruolo del Politecnico, eletto dallo stesso consiglio per un triennio.
Il  Presidente  designa  un professore di ruolo che lo sostituisce in
caso di assenza o impedimento.
    5.  Il  direttore e' nominato dal direttore amministrativo per un
triennio  e  partecipa  alle  sedute  del  consiglio  scientifico  in
qualita' di segretario verbalizzante, con voto consultivo.
    6.  Le biblioteche centrali di facolta' dispongono di un fondo di
dotazione assegnato dal consiglio di amministrazione su richiesta del
consiglio scientifico.