Art. 45. Centri di servizio 1. Al fine di sviluppare, promuovere, integrare e coordinare i servizi istituzionali in specifici settori interessanti le attivita' di piu' dipartimenti o di una o piu' facolta' anche rivolti al territorio, il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, puo' deliberare la costituzione, l'attivazione nonche' la durata di centri di servizio. 2. Le modalita' per la costituzione dei centri di servizio e le norme generali per il funzionamento e il loro scioglimento sono contenute nel regolamento generale delle strutture. 3. Sono organi di ciascun centro di servizio: il Consiglio Scientifico, il Presidente del Consiglio Scientifico, il Responsabile Operativo. Essi durano in carica tre anni e decadono, comunque, alla disattivazione del Centro. 4. La composizione del Consiglio Scientifico e' stabilita dal regolamento generale delle strutture, il quale deve prevedere una rappresentanza studentesca, nei casi in cui gli studenti sono utenti del servizio. 5. Il Presidente del Consiglio Scientifico e' un professore di ruolo del politecnico nominato dal rettore, su proposta del consiglio stesso. Il Presidente designa un professore di ruolo che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 6. Il Responsabile operativo e' designato dal Consiglio Scientifico. Egli partecipa alle sedute del Consiglio Scientifico in qualita' di segretario. 7. I Centri di servizio dispongono di un fondo di dotazione assegnato dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico. Con uguale procedura il consiglio di amministrazione puo' assegnare anche contributi straordinari per il potenziamento delle attivita'. 8. I centri possono essere rinnovati, su proposta del Consiglio Scientifico, dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, valutate le effettive esigenze e l'attivita' svolta.