Art. 45.
                         Centri di servizio
    1.  Al  fine  di sviluppare, promuovere, integrare e coordinare i
servizi  istituzionali in specifici settori interessanti le attivita'
di  piu'  dipartimenti  o  di  una  o  piu' facolta' anche rivolti al
territorio,   il   senato   accademico,   sentito   il  consiglio  di
amministrazione,   puo'  deliberare  la  costituzione,  l'attivazione
nonche' la durata di centri di servizio.
    2.  Le  modalita' per la costituzione dei centri di servizio e le
norme  generali  per  il  funzionamento  e  il loro scioglimento sono
contenute nel regolamento generale delle strutture.
    3.  Sono  organi  di  ciascun  centro  di  servizio: il Consiglio
Scientifico, il Presidente del Consiglio Scientifico, il Responsabile
Operativo.
    Essi  durano  in  carica  tre  anni  e  decadono,  comunque, alla
disattivazione del Centro.
    4.  La  composizione  del  Consiglio Scientifico e' stabilita dal
regolamento  generale  delle  strutture,  il quale deve prevedere una
rappresentanza  studentesca, nei casi in cui gli studenti sono utenti
del servizio.
    5.  Il  Presidente  del Consiglio Scientifico e' un professore di
ruolo del politecnico nominato dal rettore, su proposta del consiglio
stesso.   Il  Presidente  designa  un  professore  di  ruolo  che  lo
sostituisce in caso di assenza o impedimento.
    6.   Il   Responsabile   operativo  e'  designato  dal  Consiglio
Scientifico.  Egli partecipa alle sedute del Consiglio Scientifico in
qualita' di segretario.
    7.  I  Centri  di  servizio  dispongono  di un fondo di dotazione
assegnato  dal  consiglio  di amministrazione, su proposta del senato
accademico. Con uguale procedura il consiglio di amministrazione puo'
assegnare  anche  contributi  straordinari per il potenziamento delle
attivita'.
    8.  I  centri possono essere rinnovati, su proposta del Consiglio
Scientifico,   dal   senato   accademico,  sentito  il  consiglio  di
amministrazione, valutate le effettive esigenze e l'attivita' svolta.