Art. 48. Autonomia delle strutture 1. Il regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilita' riconosce piena o parziale autonomia alle strutture organizzative centrali e periferiche. 2. La piena autonomia amministrativa, contabile e di bilancio e' accordata ai dipartimenti e ai centri interdipartimentali di ricerca. Il consiglio di amministrazione puo' concedere piena autonomia ad altre strutture con apposita delibera che ne evidenzi la particolarita' delle finalita' e delle funzioni. 3. L'autonomia parziale, anche con limitazioni relative ad oggetti o importi determinati di spesa, e' riconosciuta alle strutture di supporto di dimensioni limitate o ai centri di diversa natura, quali, fra l'altro, le presidenze delle facolta', le Biblioteche centrali di facolta' e le Scuole di specializzazione.