Art. 48.
                      Autonomia delle strutture
    1.  Il  regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilita'
riconosce  piena  o  parziale  autonomia alle strutture organizzative
centrali e periferiche.
    2.  La piena autonomia amministrativa, contabile e di bilancio e'
accordata ai dipartimenti e ai centri interdipartimentali di ricerca.
Il  consiglio  di  amministrazione  puo' concedere piena autonomia ad
altre   strutture   con   apposita   delibera   che  ne  evidenzi  la
particolarita' delle finalita' e delle funzioni.
    3.  L'autonomia  parziale,  anche  con  limitazioni  relative  ad
oggetti   o  importi  determinati  di  spesa,  e'  riconosciuta  alle
strutture  di  supporto di dimensioni limitate o ai centri di diversa
natura,   quali,  fra  l'altro,  le  presidenze  delle  facolta',  le
Biblioteche centrali di facolta' e le Scuole di specializzazione.