Art. 5.
                      Attivita' amministrativa
    1.  L'attivita'  amministrativa  del  Politecnico persegue i fini
determinati  dal  proprio  ordinamento  secondo  i  principi generali
fissati  da  disposizioni  di  legge,  ed  e'  retta  da  criteri  di
economicita', efficacia e pubblicita'.
    2.   La   diffusione   delle   informazioni  relative  agli  atti
amministrativi,  le  procedure e l'accesso ai documenti sono definiti
da apposito regolamento, secondo quanto disposto dalla legge 7 agosto
1990  n.  241  e  successive modificazioni ed integrazioni. Tutti gli
atti  amministrativi e contabili devono essere strutturati in modo da
garantire un'informazione chiara e completa.
    3.  E'  sancita  la  responsabilita' individuale nella attuazione
delle  decisioni  prese  dagli organi di governo, nel controllo della
regolarita' degli atti e nella verifica dei risultati ottenuti.
    4.  Le  strutture  didattiche  e scientifiche inviano al rettore,
annualmente,   apposita   relazione.  La  relazione  delle  strutture
didattiche  contiene  quanto previsto all'art. 24, comma 1 lettere d)
ed  e).  La  relazione  delle  strutture scientifiche contiene quanto
previsto all'art. 34, comma 5, lett. c).
    5.  Il  senato  accademico,  su  proposta del rettore, sentito il
Consiglio  di  amministrazione  e  il  Consiglio  degli studenti, con
cadenza triennale, approva il piano di sviluppo entro il 31 dicembre.
    6.  Il  senato  accademico,  sulla  base  del  piano  di sviluppo
triennale,  delle relazioni di cui al comma 4 del presente articolo e
delle  risultanze  della  Conferenza  di  ateneo  di  cui  al comma 2
dell'art.  16,  approva,  sentito il Consiglio di amministrazione, il
programma  annuale  della  didattica  e  della  ricerca  e  sente  il
Consiglio degli studenti, per la parte riguardante la didattica.
    7.  Il  controllo  di  gestione si basa su criteri di valutazione
dell'efficacia,  dell'economicita'  e dell'efficienza della attivita'
svolta.
    8.  I  risultati  del  controllo  di  gestione debbono costituire
elemento  fondamentale delle successive deliberazioni degli organi di
governo  del  Politecnico,  anche  ai  fini  della ripartizione delle
risorse.