Art. 5. Attivita' amministrativa 1. L'attivita' amministrativa del Politecnico persegue i fini determinati dal proprio ordinamento secondo i principi generali fissati da disposizioni di legge, ed e' retta da criteri di economicita', efficacia e pubblicita'. 2. La diffusione delle informazioni relative agli atti amministrativi, le procedure e l'accesso ai documenti sono definiti da apposito regolamento, secondo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. Tutti gli atti amministrativi e contabili devono essere strutturati in modo da garantire un'informazione chiara e completa. 3. E' sancita la responsabilita' individuale nella attuazione delle decisioni prese dagli organi di governo, nel controllo della regolarita' degli atti e nella verifica dei risultati ottenuti. 4. Le strutture didattiche e scientifiche inviano al rettore, annualmente, apposita relazione. La relazione delle strutture didattiche contiene quanto previsto all'art. 24, comma 1 lettere d) ed e). La relazione delle strutture scientifiche contiene quanto previsto all'art. 34, comma 5, lett. c). 5. Il senato accademico, su proposta del rettore, sentito il Consiglio di amministrazione e il Consiglio degli studenti, con cadenza triennale, approva il piano di sviluppo entro il 31 dicembre. 6. Il senato accademico, sulla base del piano di sviluppo triennale, delle relazioni di cui al comma 4 del presente articolo e delle risultanze della Conferenza di ateneo di cui al comma 2 dell'art. 16, approva, sentito il Consiglio di amministrazione, il programma annuale della didattica e della ricerca e sente il Consiglio degli studenti, per la parte riguardante la didattica. 7. Il controllo di gestione si basa su criteri di valutazione dell'efficacia, dell'economicita' e dell'efficienza della attivita' svolta. 8. I risultati del controllo di gestione debbono costituire elemento fondamentale delle successive deliberazioni degli organi di governo del Politecnico, anche ai fini della ripartizione delle risorse.