Art. 52.
                    Responsabilita' dirigenziale
    1.  I  dirigenti  sono  responsabili  dell'efficiente svolgimento
delle  attivita'  cui  sono  preposti,  con  riguardo  alla  generale
organizzazione   del   personale  e  dei  mezzi,  all'attuazione  del
programma  annuale  di  attivita', alla continuita' nello svolgimento
delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli obiettivi indicati
dai programmi.
    2.  I dirigenti e i vice dirigenti competenti ad emanare atti con
rilevanza   esterna,   sono   responsabili   della   tempestivita'  e
regolarita' degli atti da essi emanati.