Art. 52. Responsabilita' dirigenziale 1. I dirigenti sono responsabili dell'efficiente svolgimento delle attivita' cui sono preposti, con riguardo alla generale organizzazione del personale e dei mezzi, all'attuazione del programma annuale di attivita', alla continuita' nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli obiettivi indicati dai programmi. 2. I dirigenti e i vice dirigenti competenti ad emanare atti con rilevanza esterna, sono responsabili della tempestivita' e regolarita' degli atti da essi emanati.