Art. 55.
                  Centri di servizio amministrativo
    1.  Al  fine  di  assicurare continuita' ed efficienza ai servizi
amministrativi  d'ateneo, il consiglio di amministrazione, sentito il
direttore   amministrativo,   puo'   costituire  centri  di  servizio
amministrativo,  specificando le motivazioni e le funzioni che devono
svolgere.
    2.  I  centri  di  servizio amministrativo possono disporre di un
fondo di dotazione assegnato dal consiglio di amministrazione.
    3.  I centri di servizio amministrativo hanno durata limitata nel
tempo  e  sono rinnovabili con le stesse procedure di cui al comma 1.
del  presente  articolo,  valutata  l'attivita' svolta e l'efficienza
complessiva  in  relazione  al  protrarsi delle esigenze che ne hanno
promosso la costituzione.