Art. 55. Centri di servizio amministrativo 1. Al fine di assicurare continuita' ed efficienza ai servizi amministrativi d'ateneo, il consiglio di amministrazione, sentito il direttore amministrativo, puo' costituire centri di servizio amministrativo, specificando le motivazioni e le funzioni che devono svolgere. 2. I centri di servizio amministrativo possono disporre di un fondo di dotazione assegnato dal consiglio di amministrazione. 3. I centri di servizio amministrativo hanno durata limitata nel tempo e sono rinnovabili con le stesse procedure di cui al comma 1. del presente articolo, valutata l'attivita' svolta e l'efficienza complessiva in relazione al protrarsi delle esigenze che ne hanno promosso la costituzione.