Art. 56. Il Collegio dei Revisori dei Conti 1. Il collegio dei Revisori dei Conti e' l'organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarita' della gestione amministrativo-contabile del politecnico. 2. La composizione, i compiti e le modalita' di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la Finanza e la Contabilita'. 3. Il collegio e' nominato con decreto del rettore, su deliberazione del consiglio di amministrazione assunta su proposta del rettore stesso. 4. La durata della carica dei Revisori dei Conti e' triennale, sincrona con quella del consiglio di amministrazione e non puo' essere attribuita piu' di due volte consecutive. 5. I membri effettivi del collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.