Art. 56.
                 Il Collegio dei Revisori dei Conti
    1. Il collegio dei Revisori dei Conti e' l'organo indipendente di
consulenza  e  di  controllo interno sulla regolarita' della gestione
amministrativo-contabile del politecnico.
    2. La composizione, i compiti e le modalita' di funzionamento del
collegio    sono    stabiliti   dal   regolamento   di   ateneo   per
l'amministrazione, la Finanza e la Contabilita'.
    3.   Il   collegio  e'  nominato  con  decreto  del  rettore,  su
deliberazione  del  consiglio  di amministrazione assunta su proposta
del rettore stesso.
    4.  La  durata  della carica dei Revisori dei Conti e' triennale,
sincrona  con  quella  del  consiglio  di  amministrazione e non puo'
essere attribuita piu' di due volte consecutive.
    5.  I  membri  effettivi  del collegio possono partecipare, senza
diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.