Art. 57.
                          Criteri generali
    1.  Il  Politecnico,  in  conformita' ai principi dell'art. 1 del
presente   statuto,  considera  proprio  compito  lo  sviluppo  delle
relazioni  con  le  altre  Universita'  e istituzioni di cultura e di
ricerca  nazionali  e  internazionali;  favorisce  i  rapporti con le
istituzioni  pubbliche  e  private, con le formazioni sociali, con le
imprese   e  le  altre  forze  produttive,  in  quanto  strumenti  di
diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e
occasione di verifica e arricchimento delle proprie conoscenze.
    2.   I   rapporti   esterni  del  Politecnico,  disciplinati  dal
regolamento  generale,  devono  essere  compatibili  con le attivita'
istituzionali  delle  strutture coinvolte e con le peculiarita' della
prestazione universitaria.