Art. 57. Criteri generali 1. Il Politecnico, in conformita' ai principi dell'art. 1 del presente statuto, considera proprio compito lo sviluppo delle relazioni con le altre Universita' e istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali; favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le formazioni sociali, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e occasione di verifica e arricchimento delle proprie conoscenze. 2. I rapporti esterni del Politecnico, disciplinati dal regolamento generale, devono essere compatibili con le attivita' istituzionali delle strutture coinvolte e con le peculiarita' della prestazione universitaria.