Art. 58. Capacita' giuridica Nell'esercizio della propria capacita' giuridica e con le modalita' previste dal regolamento di amministrazione, Finanza e Contabilita', il Politecnico puo' in particolare: a) ricorrere al patrocinio di professionisti per cause attinenti alla propria attivita' negoziale di ente pubblico ad ordinamento autonomo; b) effettuare acquisti o alienazioni ed accettare eredita' di qualsiasi natura e valore senza autorizzazione governativa; c) accettare transazioni in qualunque campo e per qualsiasi importo; d) stipulare contratti che prevedono la concessione di fideiussione ed il pagamento di penalita' di ammontare massimo definito nei limiti fissati dal regolamento di amministrazione, Finanza e Contabilita'; e) svolgere contrattazione attiva. Al personale direttamente coinvolto in tale attivita' potranno erogarsi compensi, la cui entita' sara' stabilita dal regolamento di amministrazione, Finanza e Contabilita', in attuazione del principio riportato al comma 8 dell'art. 1 del presente statuto, nel rispetto di quanto previsto nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.