Art. 58.
                         Capacita' giuridica
    Nell'esercizio   della  propria  capacita'  giuridica  e  con  le
modalita'  previste  dal  regolamento  di  amministrazione, Finanza e
Contabilita', il Politecnico puo' in particolare:
      a)   ricorrere   al  patrocinio  di  professionisti  per  cause
attinenti  alla  propria  attivita'  negoziale  di  ente  pubblico ad
ordinamento autonomo;
      b)  effettuare  acquisti o alienazioni ed accettare eredita' di
qualsiasi natura e valore senza autorizzazione governativa;
      c)  accettare  transazioni  in  qualunque campo e per qualsiasi
importo;
      d)   stipulare   contratti  che  prevedono  la  concessione  di
fideiussione  ed  il  pagamento  di  penalita'  di  ammontare massimo
definito  nei  limiti  fissati  dal  regolamento  di amministrazione,
Finanza e Contabilita';
      e)  svolgere  contrattazione  attiva. Al personale direttamente
coinvolto  in  tale  attivita'  potranno  erogarsi  compensi,  la cui
entita' sara' stabilita dal regolamento di amministrazione, Finanza e
Contabilita',  in  attuazione  del  principio  riportato  al  comma 8
dell'art. 1 del presente statuto, nel rispetto di quanto previsto nei
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.