Art. 59.
         Collaborazione con istituzioni pubbliche e private
    Il  Politecnico  puo'  concludere  accordi  con altri enti per lo
svolgimento in collaborazione di attivita' istituzionali di interesse
comune,  secondo  le  modalita'  previste  dal presente statuto e dal
regolamento   di  ateneo  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'.