Art. 60. Partecipazione ad organismi pubblici e privati 1. Il politecnico puo' partecipare a societa' o altre forme associative di diritto pubblico o privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alle attivita' didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, anche con conferimenti in denaro. 2. La partecipazione di cui al comma 1, in conformita' ai principi generali di cui al comma 4 dell'art. 1, e' deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, accertata la disponibilita' delle strutture interessate alle attivita' previste. 3. La partecipazione del Politecnico deve comunque conformarsi ai seguenti principi: attestazione del livello universitario della attivita' svolta ad opera di un comitato scientifico di norma composto in maggioranza da docenti universitari la cui specifica competenza nelle attivita' svolte sia congiuntamente riconosciuta dal Politecnico e dall'organismo partecipato; disponibilita' delle risorse finanziarie e/o organizzative richieste; destinazione degli eventuali utili spettanti al politecnico a reinvestimenti per finalita' di carattere scientifico; devoluzione, al momento della cessazione di ogni elemento attivo a iniziative di ricerca; intangibilita' del patrimonio del Politecnico da parte dei creditori dell'organismo associativo; gestione amministrativa della struttura associativa ispirata a criteri di legalita' e trasparenza in analogia alla gestione amministrativo-contabile del Politecnico; predisposizione di relazioni periodiche sull'attivita' svolta da cui deve risultare il grado di raggiungimento degli obbiettivi e pubblicita' dei risultati. 4. La partecipazione del Politecnico puo' essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture nel rispetto dei principi generali enunciati nel presente statuto. 5. La licenza onerosa o gratuita del marchio, a titolo di locazione o di conferimento in societa' o di merchandising, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. 6. Degli organismi pubblici o privati cui il Politecnico partecipa, cosi' come dei rappresentanti nominati, su proposta del rettore, dal consiglio di amministrazione o dal senato accademico in base alle rispettive competenze, e' tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del direttore amministrativo. Le nomine su indicate devono seguiremodalita' contenute nel regolamento generale di ateneo. Le azioni dei rappresentanti dovranno essere conformi ai criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione o dal senato accademico.