Art. 60.
           Partecipazione ad organismi pubblici e privati
    1.  Il  politecnico  puo'  partecipare  a  societa' o altre forme
associative  di  diritto  pubblico  o  privato  per lo svolgimento di
attivita'  strumentali  alle  attivita'  didattiche  e  di  ricerca o
comunque  utili  per  il conseguimento dei propri fini istituzionali,
anche con conferimenti in denaro.
    2.  La  partecipazione  di  cui  al  comma  1,  in conformita' ai
principi  generali  di  cui al comma 4 dell'art. 1, e' deliberata dal
consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, accertata
la   disponibilita'   delle   strutture  interessate  alle  attivita'
previste.
    3. La partecipazione del Politecnico deve comunque conformarsi ai
seguenti principi:
    attestazione  del livello universitario della attivita' svolta ad
opera  di un comitato scientifico di norma composto in maggioranza da
docenti  universitari  la  cui  specifica  competenza nelle attivita'
svolte    sia   congiuntamente   riconosciuta   dal   Politecnico   e
dall'organismo partecipato;
    disponibilita'   delle   risorse  finanziarie  e/o  organizzative
richieste;
    destinazione  degli  eventuali  utili  spettanti al politecnico a
reinvestimenti per finalita' di carattere scientifico;
    devoluzione,  al momento della cessazione di ogni elemento attivo
a iniziative di ricerca;
    intangibilita'  del  patrimonio  del  Politecnico  da  parte  dei
creditori dell'organismo associativo;
    gestione  amministrativa  della  struttura associativa ispirata a
criteri   di  legalita'  e  trasparenza  in  analogia  alla  gestione
amministrativo-contabile del Politecnico;
    predisposizione  di relazioni periodiche sull'attivita' svolta da
cui  deve  risultare  il  grado  di raggiungimento degli obbiettivi e
pubblicita' dei risultati.
    4.  La  partecipazione del Politecnico puo' essere costituita dal
comodato  di  beni,  mezzi  o  strutture  nel  rispetto  dei principi
generali enunciati nel presente statuto.
    5.  La  licenza  onerosa  o  gratuita  del  marchio,  a titolo di
locazione  o di conferimento in societa' o di merchandising, ferma in
ogni  caso  la  salvaguardia  del  prestigio dell'ateneo, deve essere
oggetto   di  apposita  autorizzazione  da  parte  del  consiglio  di
amministrazione, sentito il senato accademico.
    6.   Degli  organismi  pubblici  o  privati  cui  il  Politecnico
partecipa,  cosi'  come  dei rappresentanti nominati, su proposta del
rettore,  dal consiglio di amministrazione o dal senato accademico in
base  alle  rispettive  competenze,  e' tenuto completo ed aggiornato
elenco  a  cura  del  direttore amministrativo. Le nomine su indicate
devono seguiremodalita' contenute nel regolamento generale di ateneo.
Le  azioni  dei  rappresentanti  dovranno  essere conformi ai criteri
generali  stabiliti  dal  consiglio  di  amministrazione o dal senato
accademico.