Art. 61.
          Invenzioni conseguite nell'ambito del Politecnico
    1.  Il  diritto  a  conseguire  il  brevetto,  per  le invenzioni
industriali  realizzate a seguito di attivita' di ricerca scientifica
svolte  utilizzando,  comunque,  strutture e mezzi finanziari forniti
dal  Politecnico,  spetta  a questo salvo riconoscimento all'autore o
agli  autori  del diritto morale di inventore. Agli autori e' in ogni
caso   dovuta   la   corresponsione   di   un   compenso  commisurata
all'importanza economica dell'invenzione.
    2.  Per le invenzioni che siano risultato di attivita' di ricerca
o  di  consulenza svolte in esecuzione di contratti o convenzioni con
enti  pubblici  o  privati,  il  Politecnico  potra'  riconoscere nel
contratto   o  nella  convenzione  ai  terzi  contraenti  diritti  di
contitolarita'  o  di titolarita' del brevetto ovvero di sfruttamento
dei   diritti  esclusivi  scaturenti  dallo  stesso,  secondo  quanto
stabilito dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilita'.