Art. 61. Invenzioni conseguite nell'ambito del Politecnico 1. Il diritto a conseguire il brevetto, per le invenzioni industriali realizzate a seguito di attivita' di ricerca scientifica svolte utilizzando, comunque, strutture e mezzi finanziari forniti dal Politecnico, spetta a questo salvo riconoscimento all'autore o agli autori del diritto morale di inventore. Agli autori e' in ogni caso dovuta la corresponsione di un compenso commisurata all'importanza economica dell'invenzione. 2. Per le invenzioni che siano risultato di attivita' di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o convenzioni con enti pubblici o privati, il Politecnico potra' riconoscere nel contratto o nella convenzione ai terzi contraenti diritti di contitolarita' o di titolarita' del brevetto ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso, secondo quanto stabilito dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilita'.