Art. 62.
                   Nucleo di valutazione di ateneo
    1.  Il  Politecnico,  in  base  a  quanto sancito nei commi 6 e 7
dell'art.  5,  promuove  un'azione  sistematica  di  valutazione  per
verificare  la corretta gestione delle risorse, l'imparzialita' ed il
buon  andamento della gestione amministrativa, la produttivita' della
ricerca scientifica e della didattica.
    2.   Le  funzioni  di  valutazione  sono  svolte  dal  nucleo  di
valutazione  di  ateneo, costituito da membri esterni al Politecnico,
la  cui  nomina,  composizione  e  funzionamento  sono  definiti  dal
regolamento generale di ateneo, nel rispetto di quanto previsto dalla
legge n. 370 del 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
    3.  La relazione annuale del nucleo e' inviata, oltre ai soggetti
previsti per legge, agli organi centrali di governo del Politecnico e
a tutte le strutture didattiche, scientifiche e di servizio.
    4.  I soggetti di cui all'art. 7 del presente statuto non possono
fare parte del nucleo di valutazione di ateneo.