Art. 62. Nucleo di valutazione di ateneo 1. Il Politecnico, in base a quanto sancito nei commi 6 e 7 dell'art. 5, promuove un'azione sistematica di valutazione per verificare la corretta gestione delle risorse, l'imparzialita' ed il buon andamento della gestione amministrativa, la produttivita' della ricerca scientifica e della didattica. 2. Le funzioni di valutazione sono svolte dal nucleo di valutazione di ateneo, costituito da membri esterni al Politecnico, la cui nomina, composizione e funzionamento sono definiti dal regolamento generale di ateneo, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 370 del 1999 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. La relazione annuale del nucleo e' inviata, oltre ai soggetti previsti per legge, agli organi centrali di governo del Politecnico e a tutte le strutture didattiche, scientifiche e di servizio. 4. I soggetti di cui all'art. 7 del presente statuto non possono fare parte del nucleo di valutazione di ateneo.