Art. 66.
                      Revisione dei regolamenti
    Per  la  revisione  dei  regolamenti si applicano le stesse norme
richieste  per  l'adozione.  Le modifiche devono essere approvate con
la maggioranza   assoluta   degli   aventi   diritto.  I  regolamenti
modificati   vengono  emanati  con  decreto  rettorale  espletate  le
procedure previste per ciascuno di essi nell'art. 11.