Art. 67.
                       Norme elettive generali
    1.  Le  cariche  monocratiche  di  componente  del  consiglio  di
amministrazione  nonche' di componente elettivo del senato accademico
sono  incompatibili tra loro e con il regime a tempo definito, per il
personale   docente   e   a   tempo   parziale,   per   il  personale
tecnico-amministrativo.
    2.  Le cariche monocratiche di cui al comma precedente sono cosi'
individuate:   rettore,  prorettore  vicario,  preside  di  facolta',
presidente  di  corso di studio, direttore di dipartimento, direttore
di  centro  interdipartimentale  di  ricerca  e direttore di istituto
scientifico, sino alla disattivazione.
    3.  Tutte  le  rappresentanze  elettive durano in carica tre anni
accademici  ad  eccezione  della  componente  studentesca  che  viene
rinnovata ogni due anni.
    4.  Tutti  i  soggetti eletti o designati per le cariche previste
nel presente statuto, sono nominati dal rettore con proprio decreto.
    5.  Una  stessa  carica non puo' essere ricoperta per piu' di due
volte  consecutive  dallo  stesso  soggetto. Costituisce mandato ogni
periodo in carica superiore ai 12 mesi.
    6.  Ove  il  presidente  degli  organi collegiali delle strutture
didattiche,  scientifiche  e  di  supporto  sia  un  professore di II
fascia,  le  riunioni  di  detti  organi su questioni relative alla I
fascia sono presiedute dal decano dei professori della stessa fascia.
    7.  Le  designazioni  elettive delle rappresentanze avvengono con
voto   limitato   alla   categoria  di  cui  deve  essere  eletto  il
rappresentante.  Ogni  elettore  ha diritto di votare per non piu' di
1/3  dei  nominativi da designare. La votazione e' valida se vi abbia
preso  parte  almeno  1/3 degli aventi diritto, salvo quanto previsto
dalla   legge   n.   525  del  1974  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, per quanto concerne le rappresentanze studentesche.
    8. In caso di mancata o insufficiente designazione elettiva delle
rappresentanze,  gli  organi  o  le  commissioni  possono  operare in
assenza della rappresentanza o con rappresentanza ridotta.
    9. La eventuale sostituzione ed integrazione delle rappresentanze
elettive  avviene  secondo le norme previste dal regolamento generale
di ateneo.
    10.  Le elezioni per tutte le cariche devono essere effettuate in
una  unica tornata elettorale compresa nel periodo 1o marzo-30 giugno
nell'anno accademico di scadenza.
    11.  Nel  caso  di  dimissioni  o  di  decadenza  anticipata  per
qualsiasi  motivo  di  un  eletto  che  non  possa  essere surrogato,
dovranno svolgersi elezioni suppletive, entro sessanta giorni, per il
periodo  residuo  del mandato. Nei casi in cui e' previsto il decano,
quest'ultimo  svolgera' le funzioni di surroga per un periodo massimo
di sessanta giorni.
    12. La durata delle strutture a termine puo' essere di uno o piu'
trienni, ad eccezione del periodo di prima attivazione il cui termine
deve  comunque coincidere con la scadenza, immediatamente successiva,
di  tutte  le  cariche.  Se  tale  scadenza  interviene prima che sia
decorso  un anno dalla costituzione della struttura, il termine della
stessa  si  protrae sino alla successiva seconda scadenza di tutte le
cariche.