Art. 67. Norme elettive generali 1. Le cariche monocratiche di componente del consiglio di amministrazione nonche' di componente elettivo del senato accademico sono incompatibili tra loro e con il regime a tempo definito, per il personale docente e a tempo parziale, per il personale tecnico-amministrativo. 2. Le cariche monocratiche di cui al comma precedente sono cosi' individuate: rettore, prorettore vicario, preside di facolta', presidente di corso di studio, direttore di dipartimento, direttore di centro interdipartimentale di ricerca e direttore di istituto scientifico, sino alla disattivazione. 3. Tutte le rappresentanze elettive durano in carica tre anni accademici ad eccezione della componente studentesca che viene rinnovata ogni due anni. 4. Tutti i soggetti eletti o designati per le cariche previste nel presente statuto, sono nominati dal rettore con proprio decreto. 5. Una stessa carica non puo' essere ricoperta per piu' di due volte consecutive dallo stesso soggetto. Costituisce mandato ogni periodo in carica superiore ai 12 mesi. 6. Ove il presidente degli organi collegiali delle strutture didattiche, scientifiche e di supporto sia un professore di II fascia, le riunioni di detti organi su questioni relative alla I fascia sono presiedute dal decano dei professori della stessa fascia. 7. Le designazioni elettive delle rappresentanze avvengono con voto limitato alla categoria di cui deve essere eletto il rappresentante. Ogni elettore ha diritto di votare per non piu' di 1/3 dei nominativi da designare. La votazione e' valida se vi abbia preso parte almeno 1/3 degli aventi diritto, salvo quanto previsto dalla legge n. 525 del 1974 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto concerne le rappresentanze studentesche. 8. In caso di mancata o insufficiente designazione elettiva delle rappresentanze, gli organi o le commissioni possono operare in assenza della rappresentanza o con rappresentanza ridotta. 9. La eventuale sostituzione ed integrazione delle rappresentanze elettive avviene secondo le norme previste dal regolamento generale di ateneo. 10. Le elezioni per tutte le cariche devono essere effettuate in una unica tornata elettorale compresa nel periodo 1o marzo-30 giugno nell'anno accademico di scadenza. 11. Nel caso di dimissioni o di decadenza anticipata per qualsiasi motivo di un eletto che non possa essere surrogato, dovranno svolgersi elezioni suppletive, entro sessanta giorni, per il periodo residuo del mandato. Nei casi in cui e' previsto il decano, quest'ultimo svolgera' le funzioni di surroga per un periodo massimo di sessanta giorni. 12. La durata delle strutture a termine puo' essere di uno o piu' trienni, ad eccezione del periodo di prima attivazione il cui termine deve comunque coincidere con la scadenza, immediatamente successiva, di tutte le cariche. Se tale scadenza interviene prima che sia decorso un anno dalla costituzione della struttura, il termine della stessa si protrae sino alla successiva seconda scadenza di tutte le cariche.