Art. 68.
                        Istituti scientifici
    1.  Gli  istituti,  ordinati  in  conformita'  delle prescrizioni
dettate   dal   seguito  del  presente  statuto,  svolgono  attivita'
didattica  e  di  ricerca secondo quanto previsto dall'art. 88, primo
comma  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382.
    2. Entro il termine del 31 marzo 2000, gli istituti esistenti nel
Politecnico  che  avevano  un numero di docenti non inferiore a dieci
alla data di entrata in vigore del presente statuto, sono trasformati
in strutture dipartimentali oppure possono contribuire a formare, con
altri  istituti,  nuovi  dipartimenti  oppure  possono  confluire  in
dipartimenti gia' esistenti.
    3. E' in ogni caso vietata la costituzione di nuovi istituti.
    4.  Gli  istituti  esistenti  nel Politecnico, i quali avevano un
numero  di  docenti  inferiore a dieci alla data di entrata in vigore
dello   statuto,   sono   disattivati   al   30 settembre  2000,  con
provvedimento  emanato  entro  il  31 marzo  2000.  I  docenti  degli
istituti  da  disattivare  devono  chiedere,  entro  il  termine  del
30 aprile  2000,  di afferire a dipartimenti di aree culturali affini
gia' esistenti o che saranno costituiti entro il predetto termine del
31 marzo 2000.
    5.  Fino  alla  disattivazione  degli  istituti,  al direttore di
istituto  si  applicano  le stesse norme di incompatibilita' previste
per i direttori di dipartimento.
    6.  I  dipartimenti  costituiti  ai  sensi  del presente articolo
vengono attivati dal 1o ottobre 2000.
    7. Tutti i termini previsti nel presente articolo sono perentori.