Art. 68. Istituti scientifici 1. Gli istituti, ordinati in conformita' delle prescrizioni dettate dal seguito del presente statuto, svolgono attivita' didattica e di ricerca secondo quanto previsto dall'art. 88, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 2. Entro il termine del 31 marzo 2000, gli istituti esistenti nel Politecnico che avevano un numero di docenti non inferiore a dieci alla data di entrata in vigore del presente statuto, sono trasformati in strutture dipartimentali oppure possono contribuire a formare, con altri istituti, nuovi dipartimenti oppure possono confluire in dipartimenti gia' esistenti. 3. E' in ogni caso vietata la costituzione di nuovi istituti. 4. Gli istituti esistenti nel Politecnico, i quali avevano un numero di docenti inferiore a dieci alla data di entrata in vigore dello statuto, sono disattivati al 30 settembre 2000, con provvedimento emanato entro il 31 marzo 2000. I docenti degli istituti da disattivare devono chiedere, entro il termine del 30 aprile 2000, di afferire a dipartimenti di aree culturali affini gia' esistenti o che saranno costituiti entro il predetto termine del 31 marzo 2000. 5. Fino alla disattivazione degli istituti, al direttore di istituto si applicano le stesse norme di incompatibilita' previste per i direttori di dipartimento. 6. I dipartimenti costituiti ai sensi del presente articolo vengono attivati dal 1o ottobre 2000. 7. Tutti i termini previsti nel presente articolo sono perentori.