Art. 70. Entrata in vigore dello statuto 1. Lo statuto entra in vigore alla data di emanazione del decreto rettorale emesso ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge 9 maggio 1989 n. 168. 2. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non sono subordinate all'adozione di apposite disposizioni regolamentari. 3. Per consentire la successione ordinata dei mandati dei vari organi valgono le seguenti norme: a) il mandato del rettore, iniziato il 1° novembre 1994 | terminerà il 30 settembre 1997; | --------------------------------------------------------------------- b) il mandato del consiglio di amministrazione, iniziato il | 1° novembre 1995, terminerà il 30 settembre 1997; | --------------------------------------------------------------------- c) il mandato dei presidi e dei presidenti dei consigli di | corso di studio, in carica alla data di entrata in vigore del | presente statuto, terminerà il 30 settembre 1997; | --------------------------------------------------------------------- d) i mandati dei direttori di dipartimento in carica alla data| di entrata in vigore del presente statuto continueranno fino alla | scadenza del 30 settembre 1997; | --------------------------------------------------------------------- e) i mandati eventualmente espletati prima dell'entrata in | vigore del presente statuto, entrano nel computo ai fini della non | rieleggibilità; | --------------------------------------------------------------------- f) il senato accademico conserva la sua composizione alla data| di entrata in vigore del presente statuto fino alla data del | 30 settembre 1997; | --------------------------------------------------------------------- g) il direttore amministrativo dovrà essere nominato entro il | 31 dicembre 1997. |