Art. 9. Attivita' ricreative, culturali e sportive 1. Il Politecnico favorisce i servizi sociali, le attivita' ricreative, culturali e sportive degli studenti e del personale universitario, attraverso apposite forme organizzative anche con organismi esterni, preferendo le iniziative promosse dai soggetti direttamente interessati. 2. Il Politecnico promuove e sostiene le iniziative formative e autogestite dagli studenti in materia di attivita' culturali, sport e tempo libero. 3. Per la gestione degli impianti sportivi universitari e le relative attivita' si fa riferimento alla L. 28 giugno 1977, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni.