Art. 9.
             Attivita' ricreative, culturali e sportive
    1.  Il  Politecnico  favorisce  i  servizi  sociali, le attivita'
ricreative,  culturali  e  sportive  degli  studenti  e del personale
universitario,  attraverso  apposite  forme  organizzative  anche con
organismi  esterni,  preferendo  le  iniziative promosse dai soggetti
direttamente interessati.
    2.  Il  Politecnico promuove e sostiene le iniziative formative e
autogestite dagli studenti in materia di attivita' culturali, sport e
tempo libero.
    3.  Per  la  gestione  degli  impianti sportivi universitari e le
relative attivita' si fa riferimento alla L. 28 giugno 1977, n. 394 e
successive modificazioni ed integrazioni.