Art. 2. 1. Al trattamento di mobilita' previsto dall'art. 62, comma 1, lettera g), legge n. 488/1999, si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore. 2. Hanno diritto al trattamento di mobilita' i lavoratori licenziati entro la data del 31 dicembre 2000. L'erogazione del beneficio fa riferimento all'ordine cronologico relativo alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.