Art. 2.
  1.  Al  trattamento  di  mobilita'  previsto dall'art. 62, comma 1,
lettera  g),  legge n. 488/1999, si applicano le disposizioni sancite
in materia dalla normativa in vigore.
  2.   Hanno   diritto  al  trattamento  di  mobilita'  i  lavoratori
licenziati  entro  la  data  del  31 dicembre  2000. L'erogazione del
beneficio fa riferimento all'ordine cronologico relativo alla data di
licenziamento dei lavoratori interessati.