Art. 3.
  Ai  fini  di  una  piu'  puntuale  quantificazione  della  spesa da
ricollegare   ad   eventuali  impegni  finanziari  pluriennali  della
prestazione,  di  cui  al  precedente  art.  2,  e'  fatto obbligo ai
competenti  uffici  del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale,  come individuati dall'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n.
223,  di comunicare - nel corso delle procedure di mobilita', e prima
che  le  stesse siano esaurite - il numero dei lavoratori interessati
al  beneficio  in  questione  all'Istituto nazionale della previdenza
sociale.