Art. 3. Ai fini di una piu' puntuale quantificazione della spesa da ricollegare ad eventuali impegni finanziari pluriennali della prestazione, di cui al precedente art. 2, e' fatto obbligo ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, come individuati dall'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, di comunicare - nel corso delle procedure di mobilita', e prima che le stesse siano esaurite - il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.