Art. 4. 1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale di cui all'art. 62, comma 1, lettera g), della legge n. 488/1999 si applicano le disposizioni sancite, in materia, dalla normativa in vigore, ivi compresa quella relativa ai contratto di solidarieta'. 2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale viene individuato il seguente criterio di priorita': ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la divisione XI della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della divisione stessa. Nel caso di piu' istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo piu' favorevole.