Art. 4.
  1.  Ai  trattamenti  straordinari  di integrazione salariale di cui
all'art.  62,  comma  1,  lettera  g),  della  legge  n.  488/1999 si
applicano  le  disposizioni  sancite,  in materia, dalla normativa in
vigore, ivi compresa quella relativa ai contratto di solidarieta'.
  2.  Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione
salariale viene individuato il seguente criterio di priorita':
    ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese
appartenenti  ai  settori  interessati  presso  la divisione XI della
Direzione   generale   della  previdenza  e  assistenza  sociale  del
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, quale si rileva
dalla relativa data di protocollo della divisione stessa.
  Nel caso di piu' istanze concernenti la stessa impresa, data la sua
articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo piu'
favorevole.